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Informationen zum Dokument  BGer 1B_306/2009  Materielle Begründung
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BGer 1B_306/2009 vom 28.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_306/2009
 
Sentenza del 28 ottobre 2009
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Féraud, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
patrocinio d'ufficio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria, A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio;
 
che con decisione del 31 agosto 2009 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ritenuto si tratti di un caso bagatella, ha respinto la richiesta;
 
che con giudizio del 1° ottobre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso dell'istante, posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale con una proposta di condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna e a una multa di fr. 200.--, ritenuto che il Procuratore pubblico rinuncerà a partecipare al dibattimento e che dagli atti risulta che l'insorgente è capace di difendere i suoi interessi;
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;
 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e le indicazioni dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi addotti nel criticato giudizio, limitandosi in maniera inammissibile a rinviare agli atti cantonali;
 
che il gravame, non motivato, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura penale.
 
Losanna, 28 ottobre 2009
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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