BGer 1B_306/2009 | |||
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BGer 1B_306/2009 vom 28.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_306/2009
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Sentenza del 28 ottobre 2009
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Féraud, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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patrocinio d'ufficio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria, A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio;
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che con decisione del 31 agosto 2009 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ritenuto si tratti di un caso bagatella, ha respinto la richiesta;
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che con giudizio del 1° ottobre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso dell'istante, posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale con una proposta di condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna e a una multa di fr. 200.--, ritenuto che il Procuratore pubblico rinuncerà a partecipare al dibattimento e che dagli atti risulta che l'insorgente è capace di difendere i suoi interessi;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;
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che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e le indicazioni dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
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che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi addotti nel criticato giudizio, limitandosi in maniera inammissibile a rinviare agli atti cantonali;
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che il gravame, non motivato, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura penale.
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Losanna, 28 ottobre 2009
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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