BGer 1B_306/2009
 
BGer 1B_306/2009 vom 28.10.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_306/2009
Sentenza del 28 ottobre 2009
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
patrocinio d'ufficio,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di ingiuria, A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio;
che con decisione del 31 agosto 2009 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ritenuto si tratti di un caso bagatella, ha respinto la richiesta;
che con giudizio del 1° ottobre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso dell'istante, posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale con una proposta di condanna a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna e a una multa di fr. 200.--, ritenuto che il Procuratore pubblico rinuncerà a partecipare al dibattimento e che dagli atti risulta che l'insorgente è capace di difendere i suoi interessi;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e le indicazioni dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi addotti nel criticato giudizio, limitandosi in maniera inammissibile a rinviare agli atti cantonali;
che il gravame, non motivato, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura penale.
Losanna, 28 ottobre 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri