BGer 5A_22/2009 | |||
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BGer 5A_22/2009 vom 26.02.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_22/2009
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Sentenza del 26 febbraio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A._________,
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ricorrente,
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contro
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I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
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Oggetto
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esame psichiatrico (misure di protezione),
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 novembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza 14 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto una domanda di revisione presentata da A._________, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi l'appello proposto da quest'ultimo;
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che giusta i Giudici cantonali l'appello non contiene alcuna contestazione riferita a quanto spiegato dall'autorità di vigilanza sulle tutele per negare l'impugnabilità dell'incarico affidato dalla competente autorità tutoria al Servizio psico-sociale per l'esecuzione di un esame psichiatrico (decisione incidentale che non cagiona alcun danno irreparabile all'interessato);
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che con ricorso 5 gennaio 2009 A._________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
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che con decreto del 9 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il rimedio si esaurisce in sostanza nella narrazione di vicissitudini familiari e nella critica dell'operato della competente Commissione tutoria regionale e dell'autorità di vigilanza sulle tutele;
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che nemmeno l'isolata affermazione "non è vero che non spendo parole pertinenti al caso concreto di questa procedura" costituisce una sufficiente motivazione;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 febbraio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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