BGer 5A_22/2009
 
BGer 5A_22/2009 vom 26.02.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_22/2009
Sentenza del 26 febbraio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A._________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
Oggetto
esame psichiatrico (misure di protezione),
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 novembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 14 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto una domanda di revisione presentata da A._________, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi l'appello proposto da quest'ultimo;
che giusta i Giudici cantonali l'appello non contiene alcuna contestazione riferita a quanto spiegato dall'autorità di vigilanza sulle tutele per negare l'impugnabilità dell'incarico affidato dalla competente autorità tutoria al Servizio psico-sociale per l'esecuzione di un esame psichiatrico (decisione incidentale che non cagiona alcun danno irreparabile all'interessato);
che con ricorso 5 gennaio 2009 A._________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
che con decreto del 9 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il rimedio si esaurisce in sostanza nella narrazione di vicissitudini familiari e nella critica dell'operato della competente Commissione tutoria regionale e dell'autorità di vigilanza sulle tutele;
che nemmeno l'isolata affermazione "non è vero che non spendo parole pertinenti al caso concreto di questa procedura" costituisce una sufficiente motivazione;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti