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Informationen zum Dokument  BGer 1C_18/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_18/2017 vom 05.10.2017
 
1C_18/2017
 
Decreto del 5 ottobre 2017
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
anticipata immissione in possesso,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (50.2016.2).
 
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 12 dicembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ SA contro una decisione del 16 agosto 2016 del Tribunale di espropriazione, che accordava l'anticipata immissione in possesso di una parte di un fondo di proprietà della ricorrente;
 
che avverso questa sentenza A.________ SA ha presentato il 12 gennaio 2017 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che, su istanza della ricorrente, la procedura di ricorso è stata sospesa dal Giudice dell'istruzione con decreti del 23 marzo 2017 e del 24 maggio 2017, dapprima fino al 3 maggio 2017 e in seguito fino al 2 ottobre 2017;
 
che con scritto del 29 settembre 2017 la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico;
 
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
 
 
 per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale cantonale amministrativo.
 
Losanna, 5 ottobre 2017
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione:  Il Cancelliere:
 
Eusebio  Gadoni
 
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