BGer 1C_18/2017 |
BGer 1C_18/2017 vom 05.10.2017 |
1C_18/2017
|
Decreto del 5 ottobre 2017
|
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
|
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,
|
Cancelliere Gadoni.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________ SA,
|
patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina,
|
ricorrente,
|
contro
|
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
|
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
|
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
|
Oggetto
|
anticipata immissione in possesso,
|
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (50.2016.2).
|
Considerando: |
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 12 dicembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ SA contro una decisione del 16 agosto 2016 del Tribunale di espropriazione, che accordava l'anticipata immissione in possesso di una parte di un fondo di proprietà della ricorrente;
|
che avverso questa sentenza A.________ SA ha presentato il 12 gennaio 2017 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
|
che, su istanza della ricorrente, la procedura di ricorso è stata sospesa dal Giudice dell'istruzione con decreti del 23 marzo 2017 e del 24 maggio 2017, dapprima fino al 3 maggio 2017 e in seguito fino al 2 ottobre 2017;
|
che con scritto del 29 settembre 2017 la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico;
|
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
|
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
|
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
|
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
|
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale cantonale amministrativo.
|
Losanna, 5 ottobre 2017
|
In nome della I Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
|
Eusebio Gadoni
|