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Informationen zum Dokument  BGer 5A_416/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_416/2011 vom 24.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_416/2011
 
Sentenza del 24 giugno 2011
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
provvedimenti cautelari (divorzio),
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 aprile 2011
 
dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
 
Considerando :
 
che nel quadro dei provvedimenti cautelari emanati nella procedura di divorzio tra A.________ e B.________ il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato, con decisione 18 aprile 2011, il diritto di visita di A.________ nei confronti della figlia C.________;
 
che con ricorso in materia civile del 20 giugno 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo di riformare la decisione pretorile segnatamente nel senso di estendere il suo diritto di visita e postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale;
 
che in concreto giusta l'art. 308 segg. del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) la decisione in materia di provvedimenti cautelari del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord poteva essere impugnata mediante appello all'autorità giudiziaria superiore cantonale (come emerge anche dalla decisione impugnata);
 
che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 75 cpv. 1 LTF;
 
che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
 
Losanna, 24 giugno 2011
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Hohl Antonini
 
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