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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_416/2011
Sentenza del 24 giugno 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.
Oggetto
provvedimenti cautelari (divorzio),
ricorso contro la decisione emanata il 18 aprile 2011
dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Considerando :
che nel quadro dei provvedimenti cautelari emanati nella procedura di divorzio tra A.________ e B.________ il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato, con decisione 18 aprile 2011, il diritto di visita di A.________ nei confronti della figlia C.________;
che con ricorso in materia civile del 20 giugno 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo di riformare la decisione pretorile segnatamente nel senso di estendere il suo diritto di visita e postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale;
che in concreto giusta l'art. 308 segg. del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) la decisione in materia di provvedimenti cautelari del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord poteva essere impugnata mediante appello all'autorità giudiziaria superiore cantonale (come emerge anche dalla decisione impugnata);
che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 75 cpv. 1 LTF;
che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Losanna, 24 giugno 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini