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Informationen zum Dokument  BGer 9C_974/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_974/2009 vom 31.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_974/2009 {T 0/2}
 
Sentenza del 31 marzo 2010
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Grisanti.
 
1. Partecipanti al procedimento
 
Z.________,
 
2. V._________
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. UBS SA, Rechtsdienst & Compliance, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
 
2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009.
 
Visto:
 
il ricorso del 17 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a Z.________ e a V._________ un termine suppletorio, scadente il 22 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
 
che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartito,
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 31 marzo 2010
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Borella Grisanti
 
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