BGer 9C_974/2009
 
BGer 9C_974/2009 vom 31.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_974/2009 {T 0/2}
Sentenza del 31 marzo 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
1. Partecipanti al procedimento
Z.________,
2. V._________
ricorrenti,
contro
1. UBS SA, Rechtsdienst & Compliance, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,
opponenti.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009.
Visto:
il ricorso del 17 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a Z.________ e a V._________ un termine suppletorio, scadente il 22 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartito,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 marzo 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti