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Informationen zum Dokument  BGer 5A_240/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_240/2016 vom 01.04.2016
 
{T 0/2}
 
5A_240/2016
 
 
Sentenza del 1° aprile 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di protezione del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
tasse e spese (relazioni personali),
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2016
 
dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, nel quadro della controversia sulla regolamentazione delle relazioni personali tra A.________ e la figlia B.________, la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ed il suo Presidente hanno pronunciato tre decisioni in data 26 febbraio 2016, addebitando tasse e spese all'interessato;
 
che con sentenza 8 marzo 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinviato a A.________ " senz'altra formalità " un suo scritto rivolto contro il predetto addebito di tasse e spese, ritenendo tale scritt o manifestamente inammissibile - in quanto indirizzato alla medesima autorità che aveva emanato le tre contestate decisioni - e " dettato da condotta processuale querulomane e abusiva " (v. art. 450f CC e 132 cpv. 3 CPC);
 
che con " reclamo " 30 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dell'8 marzo 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;
 
che, nella misura in cui esula dall'oggetto della sentenza cantonale, il confuso rimedio all'esame si appalesa di primo acchito inammissibile;
 
che per il resto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente omette infatti di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio;
 
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);
 
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che con l'evasione del ricorso la richiesta di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto;
 
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° aprile 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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