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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_240/2016
Sentenza del 1° aprile 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
tasse e spese (relazioni personali),
ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2016
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, nel quadro della controversia sulla regolamentazione delle relazioni personali tra A.________ e la figlia B.________, la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ed il suo Presidente hanno pronunciato tre decisioni in data 26 febbraio 2016, addebitando tasse e spese all'interessato;
che con sentenza 8 marzo 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinviato a A.________ " senz'altra formalità " un suo scritto rivolto contro il predetto addebito di tasse e spese, ritenendo tale scritt o manifestamente inammissibile - in quanto indirizzato alla medesima autorità che aveva emanato le tre contestate decisioni - e " dettato da condotta processuale querulomane e abusiva " (v. art. 450f CC e 132 cpv. 3 CPC);
che con " reclamo " 30 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dell'8 marzo 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;
che, nella misura in cui esula dall'oggetto della sentenza cantonale, il confuso rimedio all'esame si appalesa di primo acchito inammissibile;
che per il resto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente omette infatti di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio;
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
che con l'evasione del ricorso la richiesta di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto;
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini