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Informationen zum Dokument  BGer 5A_708/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_708/2015 vom 22.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_708/2015
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, 6535 Roveredo GR.
 
Oggetto
 
incanto,
 
ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2015 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
 
 
Considerando:
 
che, nel quadro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da C.________SA nei confronti di B.________, con provvedimento 21 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha respinto le pretese insinuate da A.________SA siccome non garantite da pegno, invitandola a seguire la procedura di esecuzione ordinaria;
 
che con decisione 4 settembre 2015 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto un ricorso presentato da A.________SA contro tale provvedimento;
 
che con ricorso 11 settembre 2015 A.________SA ha impugnato la decisione 4 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale;
 
che con decreto 15 settembre 2015 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--;
 
che con decreto 28 settembre 2015 alla A.________SA è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;
 
che il decreto è stato notificato alla ricorrente in data 1° ottobre 2015, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 12 ottobre 2015 (art. 45 cpv. 1 LTF);
 
che il 21 ottobre 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
 
Losanna, 22 ottobre 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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