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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_708/2015
Sentenza del 22 ottobre 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, 6535 Roveredo GR.
Oggetto
incanto,
ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2015 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
Considerando:
che, nel quadro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da C.________SA nei confronti di B.________, con provvedimento 21 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha respinto le pretese insinuate da A.________SA siccome non garantite da pegno, invitandola a seguire la procedura di esecuzione ordinaria;
che con decisione 4 settembre 2015 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto un ricorso presentato da A.________SA contro tale provvedimento;
che con ricorso 11 settembre 2015 A.________SA ha impugnato la decisione 4 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale;
che con decreto 15 settembre 2015 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--;
che con decreto 28 settembre 2015 alla A.________SA è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;
che il decreto è stato notificato alla ricorrente in data 1° ottobre 2015, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 12 ottobre 2015 (art. 45 cpv. 1 LTF);
che il 21 ottobre 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
Losanna, 22 ottobre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini