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Informationen zum Dokument  BGer 4A_374/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_374/2015 vom 13.08.2015
 
{T 0/2}
 
4A_374/2015
 
 
Sentenza del 13 agosto 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Klett, Giudice presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.B.________,
 
patrocinata dall'avv. Carlo Borradori,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione di rivendicazione; risarcimento danni,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che all'incanto del 4 dicembre 2013 C.B.________ si è aggiudicato due fondi di proprietà di A.________;
 
che il 5 giugno 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata da C.B.________ e ha ordinato a A.________ di consegnare subito al nuovo proprietario i predetti fondi;
 
che con sentenza 16 giugno 2015, dopo aver preso atto della donazione dei due fondi a B.B.________, subentrata in causa al marito C.B.________, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ammissibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato il giudizio di primo grado;
 
che con ricorso 15 luglio 2015 A.________ invoca gli articoli 2 CC, 28 e 41 CO e chiede "pure un risarcimento (indennizzo) di fr. 70'000.--";
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi e che in quest'ultimi occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
 
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, la ricorrente limitandosi a menzionare i suddetti articoli del diritto civile e a postulare un risarcimento danni, senza però prendere in alcun modo posizione sulla sentenza cantonale;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 agosto 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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