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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_374/2015
Sentenza del 13 agosto 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.B.________,
patrocinata dall'avv. Carlo Borradori,
opponente.
Oggetto
azione di rivendicazione; risarcimento danni,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che all'incanto del 4 dicembre 2013 C.B.________ si è aggiudicato due fondi di proprietà di A.________;
che il 5 giugno 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata da C.B.________ e ha ordinato a A.________ di consegnare subito al nuovo proprietario i predetti fondi;
che con sentenza 16 giugno 2015, dopo aver preso atto della donazione dei due fondi a B.B.________, subentrata in causa al marito C.B.________, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ammissibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato il giudizio di primo grado;
che con ricorso 15 luglio 2015 A.________ invoca gli articoli 2 CC, 28 e 41 CO e chiede "pure un risarcimento (indennizzo) di fr. 70'000.--";
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi e che in quest'ultimi occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, la ricorrente limitandosi a menzionare i suddetti articoli del diritto civile e a postulare un risarcimento danni, senza però prendere in alcun modo posizione sulla sentenza cantonale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti