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Informationen zum Dokument  BGer 5A_455/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_455/2007 vom 07.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_455/2007 /biz
 
Sentenza del 7 settembre 2007
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Raselli, presidente,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,
 
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
 
il 9 agosto 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'565.--, oltre spese ed interessi, corrispondenti alle ripetibili attribuitele in una procedura di sfratto;
 
che il 26 marzo 2007 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa;
 
che il 17 aprile 2007 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha emesso l'avviso di pignoramento;
 
che con sentenza 9 agosto 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro il predetto provvedimento dell'Ufficio;
 
che nel proprio giudizio l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'escussa rimetteva inammissibilemente in discussione la causa del credito posto in esecuzione e che l'Ufficio ha agito correttamente emettendo l'avviso di pignoramento dopo aver constatato la crescita in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione;
 
che con ricorso in materia civile del 24 agosto 2007 A.________ postula l'accoglimento del proprio ricorso contro l'operato dell'Ufficio;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che in concreto il gravame si esaurisce invece in una critica delle procedure di sfratto e di rigetto dell'opposizione e non menziona alcuna censura diretta contro la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza;
 
che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 7 settembre 2007
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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