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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_455/2007 /biz
Sentenza del 7 settembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 9 agosto 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'565.--, oltre spese ed interessi, corrispondenti alle ripetibili attribuitele in una procedura di sfratto;
che il 26 marzo 2007 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa;
che il 17 aprile 2007 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha emesso l'avviso di pignoramento;
che con sentenza 9 agosto 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro il predetto provvedimento dell'Ufficio;
che nel proprio giudizio l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'escussa rimetteva inammissibilemente in discussione la causa del credito posto in esecuzione e che l'Ufficio ha agito correttamente emettendo l'avviso di pignoramento dopo aver constatato la crescita in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione;
che con ricorso in materia civile del 24 agosto 2007 A.________ postula l'accoglimento del proprio ricorso contro l'operato dell'Ufficio;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che in concreto il gravame si esaurisce invece in una critica delle procedure di sfratto e di rigetto dell'opposizione e non menziona alcuna censura diretta contro la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza;
che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 7 settembre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: