BGer 8C_845/2009 | |||
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BGer 8C_845/2009 vom 07.12.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_845/2009
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Sentenza del 7 dicembre 2009
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Frésard, Maillard,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 settembre 2009.
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Considerando:
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che B.________, nata nel 1953, già attiva professionalmente come cuoca e gerente di un ristorante a G.________, il 27 aprile 2005 ha presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI), lamentando un'inabilità addebitabile a disturbi alla spalla sinistra,
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che preso atto delle risultanze di due perizie reumatologiche del dott. C.________, specialista in reumatologia e medicina interna, nonché delle conclusioni di un referto psichiatrico affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 6 marzo 2009, ha respinto la richiesta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
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che patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, B.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento di un grado d'invalidità del 50 % almeno o comunque l'allestimento di una perizia medico-giudiziaria,
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che per pronuncia del 9 settembre 2009 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione,
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che sempre patrocinata dall'avv. Dadò, l'assicurata ha interposto ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronuncia impugnata con conseguente rinvio degli atti alla precedente istanza per complemento istruttorio, in particolare per allestimento di una perizia medico-giudiziaria, e per nuovo giudizio,
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
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che nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [in vigore fino al 31 dicembre 2007] e 2 [valido dal 1° gennaio 2008] LAI), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), nonché le condizioni per riconoscere il carattere invalidante a turbe psichiche e a disturbi da dolore somatoforme (DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 segg.; 127 V 294 consid. 4c pag. 298),
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che l'istanza precedente, fondandosi essenzialmente sugli esiti delle perizie commissionate dall'UAI al dott. C.________ per una valutazione reumatologica (referti del 7 novembre 2006 e del 24 novembre 2008) e al dott. O.________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali per un consulto psichiatrico (referto del 22 gennaio 2009), ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che la ricorrente, pur dovendo essere considerata inabile per motivi fisici nella misura del 60 % per riduzione di rendimento nella sua attività abituale di cuoca e gerente di un ristorante, presentava una piena capacità lavorativa in attività adeguate, rispettose delle limitazioni indicate dal perito reumatologo,
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che dopo avere proceduto al raffronto dei redditi di riferimento ed avere determinato un reddito senza invalidità di fr. 58'500.- (anno di riferimento: 2005) e un reddito da invalida di fr. 39'295.91 (calcolato in applicazione dei dati statistici salariali nazionali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari [ISS, tabella TA1, edita dall'Ufficio federale di statistica], e dopo avere operato una riduzione del 20 % per tenere conto dei fattori personali del caso), il giudice cantonale ha quindi stabilito un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 30 %, insufficiente per conferire il diritto a una rendita,
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
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che la ricorrente si limita a chiedere l'allestimento di una perizia medico-giudiziaria, critica la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice dei pareri espressi dal dott. R.________ e dal dott. L.________, attestanti una situazione valetudinaria in continuo peggioramento, e ravvisa nel rifiuto di ordinare l'approfondimento medico richiesto una violazione del suo diritto di essere sentita,
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che le censure sono infondate,
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che l'istanza precedente ha sufficientemente esposto le ragioni essenziali che l'hanno indotta a fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti, del dott. C.________ e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, anziché su quelle contenute negli atti medici prodotti dall'assicurata,
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che è inoltre utile ricordare che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti),
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che sulla base di tale principio, non si può ritenere che la Corte cantonale abbia compiuto un'incompleta constatazione dei fatti non procedendo ad ulteriori atti istruttori e rifiutando in particolare il richiesto allestimento di una perizia medico-giudiziaria,
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che in queste condizioni, il giudizio querelato merita tutela,
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che si ricorda tuttavia alla ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell'AI sorti dopo il 6 marzo 2009, data dell'atto amministrativo litigioso,
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che qualora le sue condizioni si fossero nel frattempo effettivamente aggravate in misura rilevante, come lo sostengono il dott. R.________ e il dott. L.________, le rimane naturalmente riservata la facoltà di presentare una nuova domanda all'amministrazione,
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che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 7 dicembre 2009
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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