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Informationen zum Dokument  BGer 8C_845/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_845/2009 vom 07.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_845/2009
 
Sentenza del 7 dicembre 2009
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Frésard, Maillard,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 settembre 2009.
 
Considerando:
 
che B.________, nata nel 1953, già attiva professionalmente come cuoca e gerente di un ristorante a G.________, il 27 aprile 2005 ha presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI), lamentando un'inabilità addebitabile a disturbi alla spalla sinistra,
 
che preso atto delle risultanze di due perizie reumatologiche del dott. C.________, specialista in reumatologia e medicina interna, nonché delle conclusioni di un referto psichiatrico affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 6 marzo 2009, ha respinto la richiesta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
 
che patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, B.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento di un grado d'invalidità del 50 % almeno o comunque l'allestimento di una perizia medico-giudiziaria,
 
che per pronuncia del 9 settembre 2009 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione,
 
che sempre patrocinata dall'avv. Dadò, l'assicurata ha interposto ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronuncia impugnata con conseguente rinvio degli atti alla precedente istanza per complemento istruttorio, in particolare per allestimento di una perizia medico-giudiziaria, e per nuovo giudizio,
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
che il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
 
che nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [in vigore fino al 31 dicembre 2007] e 2 [valido dal 1° gennaio 2008] LAI), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), nonché le condizioni per riconoscere il carattere invalidante a turbe psichiche e a disturbi da dolore somatoforme (DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 segg.; 127 V 294 consid. 4c pag. 298),
 
che l'istanza precedente, fondandosi essenzialmente sugli esiti delle perizie commissionate dall'UAI al dott. C.________ per una valutazione reumatologica (referti del 7 novembre 2006 e del 24 novembre 2008) e al dott. O.________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali per un consulto psichiatrico (referto del 22 gennaio 2009), ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che la ricorrente, pur dovendo essere considerata inabile per motivi fisici nella misura del 60 % per riduzione di rendimento nella sua attività abituale di cuoca e gerente di un ristorante, presentava una piena capacità lavorativa in attività adeguate, rispettose delle limitazioni indicate dal perito reumatologo,
 
che dopo avere proceduto al raffronto dei redditi di riferimento ed avere determinato un reddito senza invalidità di fr. 58'500.- (anno di riferimento: 2005) e un reddito da invalida di fr. 39'295.91 (calcolato in applicazione dei dati statistici salariali nazionali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari [ISS, tabella TA1, edita dall'Ufficio federale di statistica], e dopo avere operato una riduzione del 20 % per tenere conto dei fattori personali del caso), il giudice cantonale ha quindi stabilito un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 30 %, insufficiente per conferire il diritto a una rendita,
 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
 
che la ricorrente si limita a chiedere l'allestimento di una perizia medico-giudiziaria, critica la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice dei pareri espressi dal dott. R.________ e dal dott. L.________, attestanti una situazione valetudinaria in continuo peggioramento, e ravvisa nel rifiuto di ordinare l'approfondimento medico richiesto una violazione del suo diritto di essere sentita,
 
che le censure sono infondate,
 
che l'istanza precedente ha sufficientemente esposto le ragioni essenziali che l'hanno indotta a fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti, del dott. C.________ e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, anziché su quelle contenute negli atti medici prodotti dall'assicurata,
 
che è inoltre utile ricordare che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti),
 
che sulla base di tale principio, non si può ritenere che la Corte cantonale abbia compiuto un'incompleta constatazione dei fatti non procedendo ad ulteriori atti istruttori e rifiutando in particolare il richiesto allestimento di una perizia medico-giudiziaria,
 
che in queste condizioni, il giudizio querelato merita tutela,
 
che si ricorda tuttavia alla ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell'AI sorti dopo il 6 marzo 2009, data dell'atto amministrativo litigioso,
 
che qualora le sue condizioni si fossero nel frattempo effettivamente aggravate in misura rilevante, come lo sostengono il dott. R.________ e il dott. L.________, le rimane naturalmente riservata la facoltà di presentare una nuova domanda all'amministrazione,
 
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 7 dicembre 2009
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Ursprung Schäuble
 
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