BGer 9C_897/2009 | |||
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BGer 9C_897/2009 vom 16.11.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_897/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 16 novembre 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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F.________, Italia, patrocinato dal Centro Consulenze, Direzione Centrale,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 21 settembre 2009.
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Visto:
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il ricorso del 21 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 21 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
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lo scritto del 23 ottobre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, il patrocinatore è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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la richiesta di proroga del termine del 4 novembre 2009 e il rifiuto opposto da questa Corte il 6 novembre 2009,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente - limitandosi a contestare, peraltro in contrasto con la giurisprudenza in materia (cfr. DTF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 4; DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 seg.; cfr. pure sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.3.1), il fatto di non essere stato sottoposto a una visita specialistica e a segnalare che il medico curante, a differenza dei medici dell'istituto nazionale (italiano) della previdenza sociale (INPS) e del servizio medico dell'AI, non avrebbe ravvisato alcun miglioramento del suo stato di salute dal 1989 - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato e non spiega in particolare in quale misura quest'ultimo scaturirebbe da un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 95 e 97 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.),
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che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che, visto l'esito del ricorso, sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di gratuito patrocinio va respinta (art. 64 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
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4.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 novembre 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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