BGer 1C_419/2009 | |||
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BGer 1C_419/2009 vom 25.09.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_419/2009
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Sentenza del 25 settembre 2009
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, Presidente,
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Aemisegger, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________ SA,
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B.________ SA,
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patrocinate dall'avv. Stefano Pizzola,
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ricorrenti,
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contro
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Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2009 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti:
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A.
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Il 23 novembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________ e altre persone, per evasione dei dazi doganali addizionali, truffa in materia fiscale, falsità in documenti e truffa ai danni dello Stato. Gli indagati sono sospettati di aver attuato un complesso sistema di fatturazioni fasulle, avvalendosi di una rete di società di intermediazione, quali la A.________ SA e la B.________ SA, per immettere sul mercato italiano ingenti quantitativi di zucchero di origine estera, evadendo il pagamento del dazio addizionale previsto dalle normative comunitarie e nazionali.
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B.
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Con decisione del 4 marzo 2008 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha accolto la rogatoria. Dopo aver proceduto a un dissequestro parziale della documentazione sequestrata presso le due citate società, connesse secondo l'autorità richiedente con l'attività oggetto d'indagine, con decisione di chiusura del 9 febbraio 2009 l'AFD ha ordinato la trasmissione degli atti rimanenti all'Italia.
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C.
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Avverso questa decisione la A.________ SA e la B.________ SA presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di riformarla nel senso dei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
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1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
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2.
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2.1 Riguardo alla presenza di un caso particolarmente importante, le ricorrenti sostengono che il procedimento estero presenterebbe gravi lacune, che si manifesterebbero esaminando una decisione del 19 settembre 2007 della Commissione tributaria provinciale di Gorizia, nella quale, in relazione al loro agire, sarebbero state dichiarate infondate le pretese tributarie dell'agenzia delle dogane di Gorizia. Secondo le ricorrenti, non potrebbe quindi sussistere una truffa fiscale se nulla sarebbe dovuto all'agenzia doganale.
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2.2 L'assunto è infondato. In primo luogo perché nella decisione impugnata non si parla della decisione invocata dalle ricorrenti, né esse fanno valere al riguardo un accertamento arbitrario dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF) o una lesione del loro diritto di essere sentite. Esse disattendono per di più, che il procedimento penale estero non è diretto nei loro confronti, ma contro C.________ e altri indagati, per cui l'invocata decisione, della quale peraltro neppure sostengono che sia definitiva, non è comunque determinante. D'altra parte, il requisito della doppia punibilità dev'essere valutato sulla base dei fatti rimproverati agli indagati e non alle ricorrenti.
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La II CRP ha quindi ritenuto a ragione che, conformemente all'invalsa prassi, l'asserita estraneità delle ricorrenti ai fatti rimproverati agli indagati non è decisiva. Contrariamente all'assunto ricorsuale, neppure le ulteriori censure di merito, inerenti al diritto di essere sentito, al principio di proporzionalità, alla valutazione delle prove e all'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero denotano, nella fattispecie, gli estremi di un caso particolarmente importante.
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3.
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3.1 La criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante, né si è in presenza di una lesione di elementari principi di procedura (DTF 133 IV 131 consid. 3), per cui il ricorso è inammissibile.
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3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, all'amministrazione federale delle dogane, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 25 settembre 2009
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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