BGer 5A_490/2008 | |||
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BGer 5A_490/2008 vom 13.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_490/2008
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Sentenza del 13 agosto 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Escher, Marazzi,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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B.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio fallimenti di Lugano, 6962 Viganello,
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opponente.
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Oggetto
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procedura di fallimento; diniego di giustizia; ritardo procedurale,
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ricorso contro la pretesa inattività dell'Ufficio fallimenti
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di Lugano.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 26 settembre 1995, cinque zaffiri ed un rubino di grossa caratura (denominati "E.________ Collection"), assicurati nel 1996 per un valore di US$ 53'339'000.--, vennero depositati in un safe della zona franca dell'aeroporto di Kloten intestato a nome della ditta individuale X.________ di A.________. Il 19 novembre 1996, la "E.________ Collection" venne sequestrata dal Procuratore Pubblico del Cantone Ticino in esecuzione di una domanda belga. L'ipotesi di reato, semplificando, era che la società Y.________ N.V. operasse il riciclaggio del provento di reati di vario genere, in particolare traffico di stupefacenti ed estorsioni, commessi allo scopo di finanziare una società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in lingua curda. Y.________ N.V. aveva concluso con A.________, in data 5 febbraio 1996, un contratto di prestito senza interessi di circa ECU 10'600'000, garantito appunto dalla "E.________ Collection".
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Quando, in data 28 settembre 1999, la Pretura di Lugano ha decretato il fallimento di A.________, la "E.________ Collection" è stata annotata pro memoria nell'inventario. Nel fallimento si sono insinuati, la Y.________ N.V. per un credito di fr. 36 milioni, il fisco ticinese per ca. fr. 12'000.--, il fratello del fallito B.________ per un importo di ca. fr. 3,4 milioni e la società Z.________ Ltd. per ca. US$ 1,85 milioni; le insinuazioni di altri creditori sono state nel frattempo ritirate.
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Annullato il sequestro penale in considerazione del lungo tempo trascorso senza che le autorità belghe confiscassero i beni, il Tribunale federale ha ordinato che la "E.________ Collection" - apparentemente di proprietà di A.________ - venisse messa a disposizione della massa fallimentare. Il 27 settembre 2006 la società canadese XX.________, Vancouver, ha rivendicato la proprietà delle pietre; i già menzionati creditori vi si sono opposti. Con sentenza 13 marzo 2007, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tirbunale di appello del Cantone Ticino (CEF) ha ordinato approfondimenti in merito al valore delle pietre; ulteriori stime fatte effettuare dall'Ufficio fallimenti hanno fatto emergere un valore assai inferiore al previsto (compreso fra fr. 2'160.-- e fr. 25'000.--).
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Contro il descritto operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano sono insorti il fallito A.________, con allegato 6 maggio 2008 diretto alla CEF, ed il fratello B.________, in qualità di suo creditore, con allegato 14 giugno 2008. Entrambi gli allegati sono sfociati nella decisione CEF 13 agosto 2008, oggetto di un separato incarto del Tribunale federale (causa 5A_570/2008).
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2.
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Con allegato 8 luglio 2008 redatto in lingua tedesca, separato ed indipendente dalla testé descritta procedura cantonale, B.________ - fratello del fallito - ha adito questo Tribunale federale con una "Aufsichts-Beschwerde" rivolta contro l'operato dell'Ufficio fallimenti di Lugano. B.________ (ricorrente) vi espone la propria versione dei fatti esposti qui sopra al consid. 1. Ravvede nell'agire, o meglio nel non agire dell'Ufficio, una cospirazione criminale ai danni del fratello - ed ai suoi danni quale creditore - suscettibile di violare svariati diritti costituzionali, e chiede al Tribunale federale di intervenire nella sua qualità di autorità di vigilanza.
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Non sono state chieste osservazioni.
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3.
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Nel caso di specie si può senz'altro prescindere da un esame dettagliato dei requisiti formali che deve soddisfare un ricorso al Tribunale federale: il gravame è comunque inammissibile.
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È infatti a torto che il ricorrente si rivolge al Tribunale federale quale "Ufficio federale di alta vigilanza sulle esecuzioni e fallimenti": l'art. 15 LEF, che gli attribuiva effettivamente questo ruolo, dal 1° gennaio 2007 riserva tale funzione al Consiglio federale. Inoltre, volendosi leggere l'allegato ricorsuale quale ricorso per denegata o ritardata giustizia, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'autorità cantonale di vigilanza, giusta l'art. 17 cpv. 3 LEF. Infine, nemmeno la determinazione dei presunti responsabili di eventuali danni né la fissazione di un eventuale risarcimento (art. 5 LEF) è di competenza del Tribunale federale.
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4.
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In conclusione, il ricorso si appalesa di primo acchito inammissibile e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 13 agosto 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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