BGer 6B_352/2009 | |||
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BGer 6B_352/2009 vom 31.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_352/2009
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Sentenza del 31 luglio 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Favre, Presidente,
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Ferrari, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (estorsione, abuso
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di autorità),
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ricorso contro la decisione emanata il 16 marzo 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 4 aprile 2008 A.________, padre di B.________, ha denunciato per titolo di estorsione e abuso di autorità C.________, curatore del figlio, poiché non avrebbe agito nell'interesse di quest'ultimo, nonché D.________, capo dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele, la quale non avrebbe adempiuto agli obblighi di vigilanza. Con decisione del 22 aprile 2008, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere per l'assenza di elementi di rilevanza penale, ritenendo che si tratta di tematiche attinenti al diritto civile.
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B.
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Contro questo decreto, l'8 dicembre 2008 il denunciante ha presentato un'istanza di promozione dell'accusa, poi completata su richiesta della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Accertata l'assenza di seri indizi di reato, con giudizio del 16 marzo 2009 la Corte cantonale l'ha dichiarata irricevibile, ritenendola comunque infondata anche nel merito.
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C.
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Avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un appello al Tribunale penale federale, che ha trasmesso il gravame, per competenza, al Tribunale federale.
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Non sono state chieste osservazioni all'impugnativa.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).
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1.2 La sentenza della CRP costituisce una decisione pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza ed è pertanto impugnabile con ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 e segg. LTF.
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1.3 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, può interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La legittimazione a proporre ricorso in materia penale disciplinata dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF, corrisponde a quanto prevedeva il previgente diritto all'art. 270 lett. e-g vPP (DTF 133 IV 228). In generale questo rimedio è quindi precluso al semplice danneggiato, ossia a colui che non é accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF. Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono infatti legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa o è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato e le citate persone non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Esse nemmeno possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (sentenza 6B_686/2007 del 21 febbraio 2008, in RtiD 2008 II n. 42 pag. 165 segg. e rinvii).
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1.4 Nonostante l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, dette persone possono nondimeno presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per la violazione di norme di procedura, che accordano loro determinati diritti di parte. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, per esempio, che il ricorso a torto non sarebbe stato esaminato nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura, conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale: le citate persone possono allora insorgere contro la violazione di tali diritti di parte (DTF 131 I 455 consid. 1.2.1).
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1.5 Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1; 157 consid. 2a/bb).
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2.
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2.1 Nella fattispecie, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per i reati di estorsione (art. 156 cifra 1 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP). Si tratta manifestamente di infrazioni che non fondano la qualità di vittima ai sensi della LAV. Il ricorrente, che non si esprime sulla sua legittimazione, si limita in sostanza a indicare la cronistoria della vicenda, rilevando d'aver assolto il suo compito civico segnalando le pretese irregolarità e che, trattandosi di asserite infrazioni penali, la CRP avrebbe dovuto esaminarle nel merito.
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2.2 Ora, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, il denunciante può ricorrere in materia penale soltanto per quanto trattasi del diritto di querela come tale, censura che il ricorrente non solleva (DTF 129 IV 206 consid. 1). Per di più, l'implicito accenno alla sua veste di querelante è ininfluente, ritenuto che i reati lamentati non sono perseguibili a querela di parte, bensì d'ufficio, per cui la sua legittimazione non può fondarsi neppure su detta norma. Egli nemmeno può definirsi accusatore privato ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF, ritenuto che il CPP/TI non prevede questo istituto (sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD 2005 II n. 35 pag. 181 segg.). Egli è quindi un semplice denunciante e, in questa veste, le uniche censure che può formulare davanti al Tribunale federale attengono alla violazione dei suoi diritti di parte. Ora, egli si limita a contestare, in maniera inammissibile, il merito della decisione della CRP.
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2.3 In effetti, l'atto di ricorso è imperniato sulle criticate modalità con le quali il curatore avrebbe svolto il suo mandato, che a dire del ricorrente sarebbe nullo, e conferito un mandato a un legale. Queste critiche, attinenti al merito, sono inammissibili. Egli contesta poi differenti procedure avviate nella sede civile, questioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio.
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D'altra parte, il ricorrente, ammesso che il compito di curatore attiene di massima al diritto civile, accenna solo implicitamente a un diniego di giustizia, nel senso che la CRP non ha esaminato nel merito la denuncia di estorsione. La critica è peraltro inesatta, ritenuto che la Corte cantonale ha compiutamente spiegato, a titolo abbondanziale, perché l'istanza di promozione dell'accusa era infondata anche nel merito. Per di più, l'irricevibilità di tale istanza è stata pronunciata in applicazione del diritto processuale cantonale, per cui il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché nell'interpretare e nell'applicare l'art. 186 cpv. 1 CPP/TI la CRP avrebbe violato il diritto federale, segnatamente avrebbe commesso arbitrio (DTF 133 I 201 consid. 1). Al riguardo, egli osserva semplicemente che per l'accusa di estorsione non servirebbero grandi indagini, poiché le prove risulterebbero da determinati fax, inerenti peraltro, verosimilmente, all'adempimento dell'obbligo di mantenimento: questo accenno di motivazione disattende del tutto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ed è quindi inammissibile (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Del resto, il ricorrente critica in sostanza la valutazione delle prove da parte della CRP: in tale ambito, come visto, gli fa difetto un interesse giuridicamente protetto.
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3.
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Ne segue, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 31 luglio 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Favre Crameri
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