BGer 9C_548/2009 | |||
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BGer 9C_548/2009 vom 29.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_548/2009
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Sentenza del 29 luglio 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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B.________, Argentina,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione,
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Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 12 maggio 2009.
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Visto:
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la decisione su opposizione 7 giugno 2007 della Cassa svizzera di compensazione con cui è stata respinta la richiesta di B.________, cittadino argentino residente in Argentina, volta ad ottenere il rimborso dei contributi versati all'AVS per il motivo che uno dei suoi figli (M.________), non ancora 25enne, aveva ancora il proprio domicilio in Svizzera;
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la pronuncia 12 maggio 2009 del Tribunale amministrativo federale che, statuendo per giudice unico, ha confermato la decisione dell'amministrazione;
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il ricorso 16 giugno 2009 (timbro postale) di B.________ con cui, allegando nuova documentazione, ripropone sostanzialmente la propria richiesta di rimborso dei contributi;
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considerando:
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che a sostegno della sua domanda il ricorrente produce in particolare nuova documentazione attestante la situazione personale e professionale di suo figlio M.________, nato nel 1991, il quale lo ha raggiunto in Argentina dal mese di settembre 2008;
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che poiché parte di questa documentazione è posteriore alla data del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF);
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che un ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere, oltre alle conclusioni, una motivazione con cui viene spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 95 seg. LTF);
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che in assenza di una siffatta motivazione non è possibile entrare nel merito del ricorso;
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che in particolare il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della pronuncia impugnata e indicare in che cosa consista la pretesa violazione;
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che in concreto l'atto ricorsuale non adempie le esigenze di motivazione imposte dalla legge, considerato che il gravame non si confronta in modo puntuale con le considerazioni esposte dalla precedente istanza, né spiega in quale misura la pronuncia impugnata violerebbe il diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. con riferimenti);
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che il ricorrente si limita a invocare fatti realizzatisi successivamente alla data della decisione amministrativa in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366);
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che pertanto il fatto che il figlio M.________ si sia nel frattempo (dal settembre 2008) trasferito in Argentina non costituisce certamente motivo valido per ritenere contraria al diritto o comunque manifestamente inesatta la valutazione del primo giudice (art. 95 e 97 cpv. 1 LTF), potendo tale circostanza tutt'al più giustificare una nuova domanda alla Cassa svizzera di compensazione, come peraltro effettivamente avvenuto nelle more istruttorie;
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che, in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, senza necessità di fissare un termine suppletorio secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 o secondo i principi generali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 e seg.; 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128);
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che, viste le particolari circostanze, si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 luglio 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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