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Informationen zum Dokument  BGer 9C_529/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_529/2008 vom 18.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_529/2008 {T 0/2}
 
Sentenza del 18 maggio 2009
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
S._________, Italia,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2008.
 
Considerando:
 
che mediante decisione su opposizione del 16 novembre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha erogato in favore di S._________ - cittadino italiano residente in Italia, nato il 22 ottobre 1942 e già attivo in Svizzera dal 1960 al 1995 in qualità di muratore - una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 31 ottobre 2006, stante un tasso di incapacità al guadagno del 52%,
 
che per il periodo successivo, l'assicurato è stato posto, in sostituzione della rendita AI, al beneficio di una rendita ordinaria (anticipata) dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
 
che l'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) chiedendo il riconoscimento di una rendita intera AI,
 
che per pronuncia del 13 maggio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'operato dell'amministrazione,
 
che, patrocinato dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, S._________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede di annullare il giudizio di prima istanza e di riconoscergli il diritto a una rendita AI corrispondente a un grado d'invalidità dell'80% almeno,
 
che il ricorrente è stato invitato a fornire l'importo di fr. 500.- a garanzia delle presunte spese procedurali,
 
che alla Cassa del Tribunale federale è stato accreditato l'importo di fr. 488.- (valuta 8 luglio 2008),
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
che l'esame relativo alla ricevibilità dell'atto ricorsuale a dipendenza dell'incompleto accredito dell'anticipo spese non necessita di ulteriori istruzioni o particolari considerazioni perché il gravame risulta in ogni caso infondato (cfr. sentenza 9C_724/2007 del 27 maggio 2008),
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
che per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
 
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
 
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
 
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione su opposizione in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), pur dovendo essere ritenuto inabile al lavoro in misura superiore al 70% nella sua attività abituale di muratore e in ogni altra attività pesante, presentava un'abilità residua dell'80% in attività sostitutive leggere e/o sedentarie - come quella di fattorino, operaio addetto al controllo macchine di produzione automatica, operaio imballatore, aiuto magazziniere, sorvegliante, autista di mezzi leggeri, ecc. - dal mese di febbraio 2005,
 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci oggettivamente concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
 
che le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure,
 
che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio - essenzialmente fondati sulle prese di posizione del dott. M.________ del servizio medico dell'amministrazione, il quale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, pur dando atto (contrariamente a quanto rilevato in un primo tempo da un altro medico dell'amministrazione) di una parziale limitazione, ha ridimensionato le ripercussioni sulla capacità lavorativa dei disturbi accusati dal ricorrente (sul valore probatorio di simili rapporti interni cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3) - non risultano arbitrari,
 
che è comunque opportuno ricordare all'insorgente che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b pag. 249; 110 V 273 consid. 4a pag. 275), il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con riferimenti),
 
che la circostanza - comprovata dal verbale 16 aprile 2007 della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di X.________ - per cui il ricorrente sarebbe stato riconosciuto in patria invalido civile nella misura dell'80% non è determinante ai fini del presente giudizio - come del resto neppure la sarebbe stata l'erogazione di una pensione d'invalidità da parte dell'INPS -, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi,
 
che infatti anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257),
 
che ad ogni modo il ricorrente non ha mai presentato, come sembra invocare, un'incapacità permanente al guadagno, i presupposti per l'ammissione di un'incapacità al guadagno permanente ritenendosi infatti unicamente adempiuti allorché si deve presumere - secondo un'analisi prognostica e non retrospettiva (DTF 111 V 21 consid. 3c in fine pag. 25) - che in futuro non debba intervenire né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (29 OAI; DTF 119 V 98 consid. 4a pag. 102; 111 V 21 consid. 2c pag. 22),
 
che per il resto i redditi base di riferimento e la deduzione (massima; v. DTF 126 V 75) presi in considerazione dall'istanza precedente per il calcolo dell'invalidità, oltre a essere stati solo genericamente contestati (sull'obbligo di motivazione cfr. l'art. 42 cpv. 2 LTF), sono conformi alla giurisprudenza in materia (cfr. ad esempio DTF 134 V 322 consid. 4 segg. pag. 325 segg.),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 18 maggio 2009
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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