BGer 5A_143/2009 | |||
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BGer 5A_143/2009 vom 01.05.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_143/2009
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Sentenza del 1° maggio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
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opponente, rappresentata dalla Solim Immobiliare SA, via E. Bossi 6, 6900 Lugano e patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.
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Oggetto
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contributi per spese comuni,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che, nell'ambito di una causa incoata dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha assegnato il 24 novembre 2008 al convenuto un ultimo termine di 10 giorni per presentare la risposta alla petizione;
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che il 15 dicembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un rimedio di A.________, perché diretto contro un'ordinanza inappellabile giusta il Codice di procedura civile ticinese;
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che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha aggiunto che il termine di 10 giorni è prescritto dalla legge processuale cantonale e che l'eccezione di perenzione processuale dev'essere fatta valere innanzi al giudice di primo grado;
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che con ricorso del 24 febbraio 2009 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale, postulando la reiezione della petizione per intervenuta perenzione;
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il ricorrente si lamenta della giustizia ticinese e si dilunga - in larga misura in modo incomprensibile - sull'iter della causa, ma omette di censurare la motivazione principale della sentenza cantonale secondo cui l'ordinanza pretorile è inappellabile;
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che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° maggio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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