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Informationen zum Dokument  BGer 1D_2/2009  Materielle Begründung
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BGer 1D_2/2009 vom 16.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1D_2/2009, 1D_4/2009, 1D_6/2009
 
Decreto del 16 marzo 2009
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, giudice dell'istruzione,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
(causa 1D_2/2009),
 
B.________,
 
(causa 1D_4/2009),
 
C.________, D.________, E.________,
 
(causa 1D_6/2009)
 
ricorrenti, tutti cinque patrocinati dall'avv. Flavia Verzasconi,
 
contro
 
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo,
 
Oggetto
 
mancata concessione dell'attinenza comunale,
 
Oggetto
 
Parti
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 15/16 dicembre dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione.
 
Considerando:
 
che nella seduta 15/16 dicembre 2008 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, contrariamente al rapporto positivo formulato sia dal Municipio sia dalla Commissione delle petizioni, ha respinto, a voto segreto, le richieste tendenti alla concessione dell'attinenza comunale di C.________, della di lui moglie B.________ e dei loro figli A.________, D.________ e E.________, cittadini turchi;
 
che avverso questa risoluzione, della quale contestano l'assenza di motivazione, A.________ (causa 1D_2/2009), B.________ (causa 1D_4/2009) e C.________, D.________ e E.________ (causa 1D_6/2009) hanno presentato tre distinti ricorsi sussidiari in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di concedere loro la richiesta attinenza comunale;
 
che, nel frattempo, durante lo scambio di scritti dinanzi al Tribunale federale, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ammessa la sua competenza sulla base del nuovo art. 41a cpv. 1 della legge 8 novembre 1994 sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale, entrato in vigore il 27 gennaio 2009, il quale prevede che in tale materia contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Governo e poi al Tribunale cantonale amministrativo, ha accolto, per assenza di motivazione della decisione impugnata, tre ricorsi sottopostogli, a titolo cautelativo, dai ricorrenti;
 
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che in tal caso il Tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione, per analogia, con l'art. 72 PC; cfr. DTF 125 V 373 consid. 2a; 118 Ia 488 consid. 4);
 
che i ricorrenti rilevano, rettamente, che al momento dell'inoltro dei ricorsi il termine di referendum contro la legge che istituiva il Consiglio di Stato quale autorità cantonale di ricorso non era ancora scaduto, motivo per cui la competenza del Governo cantonale, all'epoca, era dubbia;
 
che il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, con scritto tardivo poiché inoltrato dopo il termine fissato all'uopo, precisa di non avere osservazioni in merito e che non intende impugnare la decisione governativa;
 
che i ricorsi in esame, che possono essere congiunti visto l'esito delle cause, sarebbero verosimilmente stati accolti, ritenuto che la decisione impugnata, in dispregio della pubblicata prassi vigente in materia (DTF 134 I 57 consid. 2 e rinvii), era priva di qualsiasi motivazione circa il rifiuto dell'attinenza comunale;
 
che al Comune non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), ma esso dovrà rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF), il cui importo tiene conto dell'analogia dei tre gravami, per cui le domande di assistenza giudiziaria contenute nei ricorsi diventano prive d'oggetto;
 
per questi motivi, il giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
Le cause 1D_2/2009, 1D_4/2009 e 1D_6/2009 sono congiunte.
 
2.
 
Le cause 1D_2/2009, 1D_4/2009 e 1D_6/2009 sono stralciate dai ruoli in quanto divenute prive d'oggetto.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie. Il Comune di Arbedo-Castione rifonderà ai ricorrenti un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio e al Consiglio comunale di Arbedo-Castione.
 
Losanna, 16 marzo 2009
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Crameri
 
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