BGer 5A_796/2008 | |||
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BGer 5A_796/2008 vom 03.03.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_796/2008
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Sentenza del 3 marzo 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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C.________,
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opponenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Federica Dell'Oro.
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Oggetto
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provvedimenti cautelari in rivendicazione di proprietà,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti:
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1.
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Il 19 luglio 2005 A.________ ha venduto a B.________ e C.________ le particelle xxx, yyy e zzz del registro fondiario definitivo di Carabietta per complessivi fr. 450'000.--. Il rogito prevedeva in favore dell'alienante la costituzione di un diritto di abitazione fino al 30 settembre 2006 e di un diritto di recupera da esercitare entro tale data, dietro restituzione del prezzo di vendita: con riferimento a quest'ultimo diritto, l'atto pubblico specificava altresì che il prezzo della recupera doveva essere versato contestualmente al trapasso di proprietà e che i compratori non erano tenuti alla cessione dei fondi, se A.________ non ne avesse precedentemente assicurato il pagamento. Il 29 settembre 2006 A.________ ha comunicato all'Ufficio dei registri del distretto di Lugano di esercitare il diritto di recupera e il 1° ottobre 2006 ha ribadito tale comunicazione in un fax inviato a B.________.
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L'Ufficiale del registro fondiario ha respinto l'istanza di A.________. Tale decisione è stata confermata in ultima istanza dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza del 2 luglio 2008, passata in giudicato.
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2.
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2.1 Il 2 ottobre 2007 B.________ e C.________ hanno fra l'altro chiesto al Pretore del distretto di Lugano di ordinare a A.________ di consegnare loro i predetti fondi. Il 3 dicembre 2007 il Pretore ha accolto tale richiesta, accompagnata dalla comminatoria di cui all'art. 292 CP, già in via cautelare.
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2.2 Il 21 gennaio 2008 gli acquirenti hanno intimato al venditore un precetto esecutivo civile, ordinandogli di consegnar loro immediatamente i fondi, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Con giudizio 10 giugno 2008 il Pretore ha respinto l'opposizione inoltrata da A.________.
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3.
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La I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, pur trattandoli in modo separato e formulando due dispositivi distinti, ha respinto (in quanto ricevibili) in un'unica sentenza del 17 ottobre 2008 gli appelli inoltrati da A.________ contro le predette decisioni di primo grado. Con riferimento al rimedio diretto contro la decisione provvisionale del Pretore, la Corte cantonale ha considerato che l'appellante occupa illecitamente i fondi: dopo aver indicato che un diritto di recupera si esercita mediante una dichiarazione al concedente e non all'Ufficiale del registro fondiario, essa ha ritenuto che A.________ nemmeno pretende di aver comunicato entro il 30 settembre 2006 a B.________ e C.________ l'intenzione di prevalersi del diritto di recupera, né sostiene di aver depositato il prezzo di vendita o di aver prestato una cauzione equivalente. I Giudici cantonali hanno poi rilevato che i presupposti dell'urgenza e del danno difficilmente riparabile non devono essere esaminati in un caso come quello all'esame, perché non sono conciliabili con una protezione provvisoria del proprietario conforme al diritto federale. Essi hanno infine considerato adempiuto il requisito della proporzionalità, atteso che gli acquirenti sono preclusi dal 30 settembre 2006 dall'uso delle loro proprietà - senza del resto ricevere alcun corrispettivo - e non hanno altro modo per ottenere la liberazione degli immobili.
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4.
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4.1 Con ricorso in materia civile del 23 novembre 2008 A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la sentenza di appello sia annullata e le misure cautelari "non adottate". In via subordinata domanda di poter rimanere nella casa per la durata del trattamento medico a cui deve sottoporsi, oltre a "un tempo ragionevole per trovare un'altra sistemazione adeguata ed organizzare il trasloco".
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Il prolisso rimedio, di non sempre agevole comprensione, può in sostanza essere riassunto nel seguente modo. Il ricorrente afferma di essersi battuto contro l'esecutivo del Comune in cui abita per il rispetto del piano regolatore, in particolare anche per quanto concerne gli edifici di proprietà dei membri del Municipio. Per questo motivo, allo scopo di scacciarlo da tale Comune, vi sarebbero state delle "pressioni" (esercitate pure sugli organi preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali), le quali hanno causato le difficoltà finanziarie che hanno portato all'alienazione della sua abitazione. Sempre a mente del ricorrente, il contratto di compravendita con un diritto di recupera era stato concepito come un'operazione finanziaria che avrebbe dovuto assicurargli la possibilità di rimanere nella sua casa, di liquidare i precedenti debiti contratti con B.________ (suo amico di vecchia data) e di soddisfare una banca. Tuttavia, poiché le relazioni fra gli acquirenti non erano quelle che gli sono state originariamente comunicate, invece di aver concluso un contratto con un amico si sarebbe trovato coinvolto in "un business" in cui gli altri partecipanti "volevano realizzare degli affari al limite della legalità". Ritiene poi le misure cautelari ingiustificate perché gli acquirenti non subirebbero danni, tranne quelli di cui sarebbero essi stessi responsabili per aver creato i presupposti che hanno permesso di ridurre le sue prestazioni assistenziali, impedendogli così di pagare una pigione; del resto essi non necessiterebbero nemmeno della casa, visto che abitano nella Svizzera tedesca. Indica infine di aver subito un incidente e che le sue condizioni di salute non gli permettono di muoversi normalmente e di cercare un appartamento.
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4.2 L'8 dicembre 2008 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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4.3 Con decreto dell'11 dicembre 2008 è stata accolta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
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4.4 Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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5.
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5.1 Nella fattispecie il ricorrente pare limitarsi ad impugnare la decisione sulle misure cautelari, contro la quale egli può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) e di disposizioni del diritto cantonale solo se tale censura è stata espressamente invocata e motivata dal ricorrente. Ne segue che anche nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia inteso pure attaccare la sentenza cantonale in merito alla decisione, interamente fondata sul diritto ticinese, sull'opposizione al precetto esecutivo civile, il rimedio soggiacerebbe nondimeno ai requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2 pag. 639; 133 IV 286 consid. 1.4). Per costante giurisprudenza, una decisione non è infatti arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma essa deve risultare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Non basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.). Nel campo di applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF sono pure in principio inammissibili nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640).
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5.2 In concreto il ricorso non soddisfa i citati requisiti di motivazione. A prescindere dal fatto che nel rimedio si cerca invano la menzione di una qualsiasi norma costituzionale, la maggior parte dell'argomentazione ricorsuale non concerne la sentenza impugnata, ma tratta temi del tutto estranei alla procedura incoata dagli opponenti, quali ad esempio i rapporti intrattenuti con i membri dell'esecutivo comunale o l'attuazione e il rispetto delle norme di piano regolatore da parte di quest'ultimo. Per il resto giova rilevare che illustrando le finalità perseguite con il rogito del 19 luglio 2005 il ricorrente pare dimenticare che il diritto di recupera era limitato nel tempo; inoltre criticando l'operato dell'Ufficiale del registro fondiario, egli non censura l'argomentazione dei Giudici cantonali, secondo cui per poter essere esercitato validamente, il diritto di recupera avrebbe invece dovuto essere tempestivamente comunicato agli opponenti. Anche le poche righe dedicate a questioni attinenti alla decisione impugnata sono del tutto inidonee a farla apparire arbitraria o in altro modo lesiva della Costituzione: per confutare l'assunto della Corte cantonale secondo cui il requisito della proporzionalità sarebbe in concreto adempiuto, non basta infatti affermare che gli opponenti non avrebbero bisogno della casa perché abitano altrove, senza invece indicare quale misura meno incisiva avrebbe loro permesso di far cessare la più che biennale illecita occupazione della loro proprietà. Infine, asserendo che gli opponenti sarebbero indirettamente corresponsabili del fatto che egli non paghi alcuna indennità per il possesso dei fondi, il ricorrente pare disconoscere di occupare i fondi in questione senza titolo alcuno e senza il consenso dei proprietari, circostanza che anche la corresponsione di un "affitto" non modificherebbe.
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5.3 Nemmeno i certificati medici trasmessi al Tribunale federale sono di soccorso al ricorrente: essi concernono un intervento a cui egli ha dovuto sottoporsi dopo l'emanazione della sentenza impugnata e si rivelano quindi irricevibili. A titolo del tutto abbondanziale, giova infine rilevare che in ogni caso un rinvio sine die della restituzione dei fondi - come pare essere postulato dal ricorrente - non può entrare in linea di conto (cfr. DTF 117 Ia 336 consid. 3).
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6.
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Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile e che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente dev'essere respinta. L'art. 64 cpv. 1 LTF presuppone infatti, oltre all'indigenza del richiedente, anche delle conclusioni che non sembrano prive di possibilità di successo. Quest'ultimo requisito fa manifestamente difetto nella fattispecie. Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono invece dovute ripetibili per la sede federale agli opponenti, che si sono solo espressi - senza successo - sulla domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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La spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 marzo 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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