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Informationen zum Dokument  BGer 1C_346/2008  Materielle Begründung
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BGer 1C_346/2008 vom 20.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_346/2008
 
Sentenza del 20 febbraio 2009
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Armon Vital,
 
contro
 
Comunione dei comproprietari B.________,
 
patrocinata dall'avv. dott. Reto Mengiardi,
 
Comune di Stampa, 7605 Stampa,
 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni.
 
Oggetto
 
opposizione edilizia e piano di quartiere "La Motta",
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 maggio/13 giugno 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 4 luglio 2007 la comunione dei comproprietari B.________ ha presentato al Comune di Stampa una domanda di costruzione per l'edificazione di tre stabili (A, B e C) di complessivi 18 appartamenti e un'autorimessa sotterranea con 48 posteggi sulla particella n. 1337. Il fondo, situato in località Maloja, presenta una superficie di 3'239 m2, ed è inserito nella zona residenziale R3 e nel perimetro del piano di quartiere "La Motta".
 
Alla domanda di costruzione si è tra gli altri opposto A.________, proprietario di quote di comproprietà del fondo n. 1374 situato nelle immediate vicinanze, postulando segnatamente la revisione del piano di quartiere. Con decisione del 10 dicembre 2007, comunicata il 27 dicembre 2007, il Consiglio comunale di Stampa ha rilasciato la licenza edilizia e respinto l'opposizione.
 
B.
 
L'opponente ha quindi adito il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che, dopo l'esperimento di un sopralluogo, ha respinto il ricorso con sentenza del 15 maggio 2008, comunicata il 13 giugno 2008. La Corte cantonale ha negato che la mancata specificazione di tutti i nominativi della comunione dei comproprietari B.________ sulla domanda di costruzione comportasse la nullità della stessa. Ha inoltre negato l'esistenza di motivi che giustificassero una revisione del piano di quartiere ed ha respinto le contestazioni riferite all'inserimento delle costruzioni nel paesaggio e al rispetto delle norme edilizie. I giudici cantonali hanno infine ritenuto adempiuto il requisito dell'accesso sufficiente, in particolare per quanto concerne l'ubicazione dell'entrata dell'autorimessa sotterranea e la sua capienza.
 
C.
 
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di accertare la nullità della decisione comunale. Postula subordinatamente di annullare la licenza edilizia e di respingere la domanda di costruzione. Chiede inoltre l'accoglimento dell'istanza di riesame del piano di quartiere "La Motta", differendo l'edificazione della particella n. 1337 fino alla crescita in giudicato del piano di quartiere revisionato. In via più subordinata, il ricorrente domanda di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché assuma una perizia sull'inserimento del progetto nel paesaggio e si pronunci nuovamente sulla causa. Invoca infine, riguardo alla procedura dinanzi alla Corte cantonale, il riconoscimento di un'indennità di fr. 10'000.-- e l'esonero dalle spese processuali. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale in materia di pianificazione del territorio, oltre alla lesione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e della garanzia della proprietà.
 
D.
 
Invitati ad esprimersi, la Corte cantonale, il Comune di Stampa e la comunione dei comproprietari B.________ chiedono di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Il ricorrente si è espresso il 4 novembre 2008 sulle risposte delle controparti, ribadendo le sue richieste. La comunione dei comproprietari B.________ e il Comune di Stampa hanno in seguito confermato le loro conclusioni.
 
E.
 
Con decreto presidenziale del 10 settembre 2008, al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo.
 
Diritto:
 
1.
 
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né il ricorrente lo chiede espressamente. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi redatto in italiano.
 
2.
 
2.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 segg. LTF. Nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF è infatti realizzata e l'art. 34 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353 consid. 2, 409 consid. 1.1). I requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 (in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) sono adempiuti.
 
2.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento in sede cantonale e, quale comproprietario di quote di proprietà per piani di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello oggetto dell'intervento edilizio, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Poiché, a differenza del previgente ricorso di diritto pubblico ai sensi degli art. 84 segg. OG, il ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF non esige un interesse giuridicamente protetto quale condizione di ricevibilità, il ricorrente può di massima presentare anche censure concernenti l'estetica delle costruzioni e la loro integrazione nel paesaggio. Le disposizioni in discussione devono tuttavia avere un'influenza sulla sua situazione di vicino, il ricorso presentato nell'interesse generale o di terzi rimanendo inammissibile. È comunque sempre riservata la facoltà del ricorrente di fare valere un diniego formale di giustizia (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.2; sentenza 1C_18/2008 del 15 aprile 2008, consid. 5.1). Entro questi limiti, la legittimazione del ricorrente giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF può essere ammessa.
 
2.3 Poiché gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione e ritenuto che un sopralluogo è già stato esperito dalla Corte cantonale, un ulteriore sopralluogo in questa sede, richiesto dal ricorrente, non è necessario e non viene quindi eseguito. Né si giustificano accertamenti supplementari sotto il profilo dell'inserimento del progetto nel paesaggio (art. 55 LTF).
 
3.
 
3.1 Il ricorrente sostiene che la decisione 10/27 dicembre 2007 del Consiglio comunale di Stampa sarebbe nulla, siccome nella procedura della domanda di costruzione è stata indicata quale committente la comunione dei comproprietari B.________ senza specificarne i membri. Nonostante egli avesse rilevato tale mancanza già nell'opposizione, i singoli comproprietari sono stati esplicitamente indicati soltanto in sede di risposta al ricorso dinanzi alla Corte cantonale.
 
3.2 Il ricorrente richiama innanzitutto l'art. 22 cpv. 1 LPT, sostenendo che, affinché una licenza edilizia possa essere rilasciata in modo vincolante, il destinatario della stessa deve essere individuabile. Questa norma del diritto federale disciplina tuttavia unicamente l'esigenza di un'autorizzazione edilizia affinché edifici o impianti possano essere costruiti o trasformati. La procedura per il rilascio della licenza edilizia è tuttavia retta dal diritto processuale cantonale (art. 25 LPT), la cui applicazione è esaminata dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (cfr. sentenza 1A.269/2000 del 14 maggio 2001, consid. 2a, in: RDAT II-2001, n. 33, pag. 144 segg.; DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Al riguardo, l'art. 89 cpv. 3 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, del 6 dicembre 2004 (LPTC), prevede che se il committente non è proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dal proprietario. L'esigenza del consenso del proprietario del fondo per le costruzioni previste su una particella altrui tende innanzitutto a evitare che l'autorità esamini dei progetti manifestamente irrealizzabili per evidenti motivi di carattere civile e non persegue lo scopo principale di tutelare gli interessi privati. L'autorità amministrativa non è tenuta ad esaminare nel dettaglio i rapporti di diritto privato tra le parti, potendosi limitare a un giudizio sommario. Qualora la situazione giuridica dal profilo civile non dovesse rivelarsi del tutto chiara, essa può procedere comunque all'esame della domanda, rinviando gli interessati al giudice civile riguardo ad eventuali contestazioni sui diritti reali (cfr. sentenza 1A.269/2000 del 14 maggio 2001, citata, consid. 2b e riferimenti). La licenza edilizia costituisce infatti un'autorizzazione di polizia mediante la quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione del progetto e non conferisce al titolare un diritto soggettivo (DTF 107 Ib 35 consid. 4c, 105 Ia 315 consid. 2a e rinvii).
 
3.3 Il ricorrente non sostanzia, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria dell'art. 89 cpv. 3 LPTC e, nella misura in cui dovessero essere applicabili, delle disposizioni della legge edilizia comunale (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2, 133 II 249 consid. 1.4.1 e 1.4.2). La domanda di costruzione non specifica i componenti della comunione dei comproprietari che figura quale committente. Essa è tuttavia stata firmata dal loro rappresentante, dal progettista e dal proprietario del fondo. In tali circostanze, e in particolare alla luce del consenso espresso dal proprietario con la sottoscrizione della domanda, l'autorità poteva ragionevolmente escludere che vi fossero degli impedimenti tali da fare apparire d'acchito irrealizzabile sotto il profilo del diritto civile il progetto di costruzione in esame. La decisione del Consiglio comunale di Stampa di procedere all'esame di merito della domanda di costruzione non viola quindi il diritto e tantomeno può essere considerata nulla, non essendo affetta da alcun vizio particolarmente grave e manifesto facilmente riconoscibile (cfr., sulla nozione di nullità, DTF 133 II 366 consid. 3.2 e rinvio). D'altra parte, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dal punto di vista processuale, avendo partecipato alla procedura edilizia ed avendo potuto ampiamente esporre le proprie contestazioni sul progetto in sede di opposizione e nella successiva fase ricorsuale.
 
4.
 
4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere negato a torto la necessità di avviare una procedura per riesaminare ed adattare il piano di quartiere "La Motta" adottato dal Consiglio comunale il 21 aprile 1998. Adduce che dall'entrata in vigore del piano sarebbero ormai trascorsi quasi dieci anni e sarebbero state nel frattempo acquisite nuove conoscenze in materia architettonica e paesaggistica. Il piano di quartiere in vigore sarebbe rudimentale e non più conforme all'ordinamento di base, mentre gli insediamenti edificati nelle vicinanze sarebbero caratterizzati da un'architettura pregevole con volumetrie ridotte. Nella situazione attuale, esso non terrebbe nemmeno conto della necessità di limitare la costruzione di residenze secondarie nell'Engadina alta.
 
4.2 Un piano di utilizzazione adottato sotto l'egida della LPT, in conformità quindi con i principi pianificatori previsti dalla stessa, è di principio vincolante e le restrizioni della proprietà imposte ai proprietari interessati sono presunte valide (cfr. art. 21 cpv. 1 LPT). Questo strumento pianificatorio, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto, deve infatti beneficiare di una certa stabilità. Secondo l'art. 21 cpv. 2 LPT, un cambiamento notevole delle circostanze può tuttavia giustificare un riesame e, se necessario, un adattamento del piano di utilizzazione. Ciò presuppone una ponderazione di una pluralità di interessi, tenendo segnatamente conto della durata raggiunta dal piano, del suo grado di precisione e di realizzazione, della portata della modifica prevista e dell'interesse che la giustificherebbe (DTF 132 II 408 consid. 4.2, 131 II 728 consid. 2.4, 128 I 190 consid. 4.2). Il legislatore federale ha così voluto garantire in quest'ambito ai proprietari di fondi, per i quali il piano è vincolante, una certa sicurezza giuridica, anche se essi non possono dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona (DTF 123 I 175 consid. 3a e rinvii). Al riguardo, più un piano reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di poter contare sulla sua stabilità e più difficilmente la presunzione della sua validità sarà contestabile (DTF 128 I 190 consid. 4.2, 120 Ia 227 consid. 2c pag. 233). Sotto il profilo della sicurezza giuridica, tale cautela si impone a maggior ragione nell'eventualità di modificazioni "ad hoc", dirette contro un solo proprietario e provocate da una sua iniziativa edilizia (sentenza 1P.685/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.1 e rinvio, in: RtiD I-2008, n. 51, pag. 754 segg.).
 
Queste esigenze valgono anche nel caso di un piano di quartiere, che pure costituisce un piano di utilizzazione ai sensi degli art. 14 segg. LPT (DTF 111 Ib 13 consid. 3b). Così, l'art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, del 24 maggio 2005 (OPTC) prevede che, qualora dal momento dell'emanazione le condizioni siano notevolmente cambiate, i piani di quartiere vengono verificati e, se necessario, adeguati d'ufficio o su richiesta degli interessati dal piano di quartiere. Un adeguamento va effettuato in particolare quando un piano di quartiere non ancora attuato non corrisponde più alle prescrizioni modificate dell'ordinamento di base.
 
4.3 La Corte cantonale ha accertato che al momento dell'elaborazione del piano di quartiere, la metà circa delle particelle interessate dallo stesso era già edificata, mentre negli ultimi otto anni il grado di edificazione ha raggiunto il 95 %. Dei circa 62'000 m2 di superficie edificabile inclusa nel piano, la particella n. 1337, che presenta una superficie di 3'239 m2, pari al 5 % circa dell'area complessiva, è l'unica di dimensioni importanti che non è ancora stata edificata. Il ricorrente non censura di arbitrio questi accertamenti, ma si limita sostanzialmente a ritenerli irrilevanti, asserendo che l'ampia edificazione del comprensorio non osterebbe a una revisione del piano, ove si consideri in particolare l'ampiezza della particella n. 1337 e le riserve edificatorie esistenti su altri fondi inclusi nel piano di quartiere. A torto. L'elevato grado di realizzazione del piano e il fatto che un'eventuale modifica pianificatoria colpirebbe in modo particolare il proprietario del fondo n. 1337 nel contesto di una procedura edilizia già avviata, impongono un'attenzione accresciuta al principio della stabilità del piano e sono in concreto prevalenti nella valutazione degli interessi di un'eventuale modifica. D'altra parte, lo strumento pianificatorio litigioso non è così vetusto come il ricorrente vorrebbe fare credere, poiché, pur se adottato nel 1998 ed entrato in vigore nell'anno successivo, esso è stato sostanzialmente confermato nell'ambito della revisione della pianificazione comunale negli anni 2003/2004. Il semplice fatto che i parametri edificatori, disciplinati dalla legge edilizia comunale, siano stati adattati in quel contesto non significa che il piano di quartiere in quanto tale non sia più conforme all'ordinamento di base e al diritto cantonale. Le asserite mutate conoscenze in materia architettonica e paesaggistica non costituiscono poi cambiamenti notevoli che rendano di per sé necessario un adattamento del piano, tanto più che delle stesse può essere tenuto conto nell'ambito della procedura edilizia. Le caratteristiche architettoniche degli edifici non sono peraltro disciplinate in modo dettagliato né nel regolamento del piano di quartiere, né nella legge edilizia comunale (art. 19 cpv. 1), né nella legge cantonale sulla pianificazione territoriale (art. 73 cpv. 1 LPTC). Quanto alla necessità di limitare le residenze secondarie nell'Engadina alta, a ragione la Corte cantonale ha rilevato che il piano di quartiere non è lo strumento pianificatorio adeguato a perseguire tale scopo. La questione tocca infatti in generale il dimensionamento delle zone edificabili e presuppone quindi anche una valutazione degli altri comparti edificabili, che deve essere eseguita innanzitutto nel contesto dell'ordinamento di base (cfr. art. 27 cpv. 4 LPTC). Alla luce di quanto esposto, è con una motivazione sufficiente e conforme al diritto federale e cantonale, segnatamente all'art. 21 LPT e all'art. 21 OPTC, che la Corte cantonale ha negato la necessità di procedere a una revisione del piano di quartiere.
 
5.
 
5.1 Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, siccome la Corte cantonale non avrebbe esaminato, o perlomeno non in modo sufficiente, la censura di mancata conformità del piano di quartiere al diritto superiore. Richiama la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 II 337 consid. 3a) e della Corte cantonale (PTA 1996 n. 45), rilevando che un controllo a titolo pregiudiziale del piano è ammesso quando, dall'adozione dello stesso, le circostanze sono notevolmente mutate: sostiene che questo caso si realizzerebbe in concreto, rinviando alle argomentazioni esposte per giustificare una revisione del piano di quartiere.
 
5.2 Come visto, la Corte cantonale ha rettamente negato un cambiamento delle circostanze tale da giustificare il riesame e l'eventuale adattamento del piano. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata, non v'era ragione di rimettere in discussione il contenuto del piano stesso in occasione della sua applicazione concreta nella procedura edilizia. La precedente istanza non era pertanto tenuta ad esaminare pregiudizialmente le contestazioni sollevate contro il piano (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5d pag. 657). Essa si è comunque confrontata con le sue caratteristiche alla luce delle esigenze previste dall'art. 51 seg. LPTC, sicché non ha in ogni caso disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente.
 
6.
 
6.1 Il ricorrente critica, fondandosi sul parere di esperti, le caratteristiche architettoniche del progetto, sostenendo che non si integrerebbe nel paesaggio. Richiama al riguardo in particolare i principi pianificatori sanciti dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, oltre agli art. 73 cpv. 1 LPTC, 19 cpv. 1 della legge edilizia comunale e 17 cpv. 1 del regolamento del piano di quartiere.
 
6.2 L'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT prescrive che il paesaggio deve essere rispettato, occorrendo in particolare integrarvi gli insediamenti, gli edifici e gli impianti. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPTC, insediamenti, costruzioni e impianti devono essere costruiti e inseriti nell'ambiente e nel paesaggio secondo le regole dell'arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale. L'art. 19 cpv. 1 della legge edilizia prevede che gli edifici e gli impianti devono essere architettonicamente ben strutturati e inseriti nelle caratteristiche locali e nel paesaggio, mentre l'art. 17 cpv. 1 del regolamento del piano di quartiere esige, per le nuove costruzioni nella zona residenziale R3 all'interno del perimetro del piano di quartiere, una forma semplice e chiara.
 
6.3 L'art. 3 LPT rientra nelle disposizioni del diritto federale, la cui violazione può di principio essere fatta valere con il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 95 lett. a LTF). La norma disciplina tuttavia i principi pianificatori e non le esigenze della licenza edilizia. Inoltre, gli obiettivi e gli scopi pianificatori della LPT non costituiscono disposizioni che fanno dipendere determinate conseguenze giuridiche dall'esistenza di condizioni fattuali, trattandosi piuttosto di prescrizioni rivolte verso un fine, che devono essere considerate dalle autorità incaricate della pianificazione e che stabiliscono in particolare la misura dell'interesse pubblico da rispettare. Costituiscono quindi criteri di decisione e obiettivi da perseguire, che non hanno valore assoluto ma che devono essere valutati nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi (DTF 117 Ia 302 consid. 4b). In questa misura, è quindi perlomeno dubbio che l'art. 3 LPT possa essere censurato a titolo indipendente nell'ambito di una procedura edilizia, come è qui il caso (cfr. sentenza 1C_145/2008 del 3 luglio 2008, consid. 2.1). La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita poiché, come sarà esposto nel considerando seguente, il progetto rispetta le esigenze di natura estetica. In quest'ambito, il Tribunale federale si impone peraltro un preciso riserbo, trattandosi di situazioni locali meglio conosciute e valutate dalle autorità locali e di un campo in cui le stesse dispongono di un ampio margine di apprezzamento che deve essere rispettato (cfr. DTF 129 I 337 consid. 4.1; sentenza 1P.678/2004 del 21 giugno 2005, consid. 4, in: ZBl 107/2006 pag. 430 segg.).
 
6.4 La Corte cantonale, che ha eseguito un sopralluogo, ha rilevato che la particella dedotta in edificazione non poteva essere considerata in una posizione dominante rispetto al resto dell'area del piano di quartiere e in particolare rispetto agli insediamenti sulla vicina collina. Ha accertato che le costruzioni nel comparto sono caratterizzate da una molteplicità di stili, volumi, forme del tetto e materiali. Nelle immediate vicinanze e fino sulla collina della Motta, si alternano un gruppo di case di tipo moderno in sasso con grandi aperture in vetro dalle forme diverse, tradizionali case familiari, chalet e costruzioni che, per corposità, colori, mura massicce, finestre e decorazioni tendono ad imitare lo stile engadinese. Sul fondo vicino part. n. 1374 sorgono inoltre due edifici simili a quelli oggetto della domanda di costruzione, mentre sulla particella adiacente si erge una costruzione più moderna, dalla facciata in sasso. Pure le tipologie dei balconi delle abitazioni ubicate nel perimetro sono molteplici e diverse. La Corte cantonale, rilevato che i parametri edificatori erano rispettati, ha ritenuto che, per struttura e materiali utilizzati, il progetto non collideva con il paesaggio circostante, riprendendo in sostanza lo stile massiccio e decorativo dei due edifici sulla particella n. 1374. Come questi due edifici e altri tre sulla collina, anche i tre stabili progettati sono riuniti, formando un gruppo di costruzioni dalle caratteristiche analoghe. Gli accertamenti esposti sono conformi alla situazione effettiva e risultano pure dalla documentazione fotografica agli atti. Il ricorrente medesimo non li mette essenzialmente in dubbio, limitandosi in sostanza ad esporre il proprio apprezzamento sulla base del parere espresso dai suoi periti. In considerazione delle constatazioni puntuali eseguite dalla Corte cantonale e tenuto conto del fatto ch'essa ha eseguito un sopralluogo, gli spettava per contro di presentare elementi concreti che confutassero chiaramente l'apprezzamento dell'autorità cantonale (cfr. sentenza 1C_18/2008, citata, consid. 5.2).
 
Comunque, premesso che le citate norme di diritto cantonale e comunale in materia estetica sono essenzialmente indeterminate e nell'applicarle spetta al Comune un proprio spazio di valutazione che l'Autorità cantonale di ricorso è tenuta a rispettare (cfr. DTF 115 Ia 114 consid. 3d), il criticato apprezzamento sotto il profilo dell'integrazione del progetto nel paesaggio non appare abusivo né manifestamente insostenibile. Le costruzioni progettate presentano infatti una struttura tutto sommato semplice e tradizionale, che non si scosta in maniera determinante dalle caratteristiche di altri edifici nelle vicinanze, in particolare da quelli che sorgono sulla particella n. 1374. L'edificazione nel comparto è d'altra parte variegata; le costruzioni che sorgono nei dintorni sono di tipologie diverse e talvolta parimenti massicce o riunite in gruppi di due o tre case dalle caratteristiche simili. In queste circostanze, la decisione di ritenere il progetto litigioso inserito nel paesaggio locale è fondata su ragioni oggettive e sostenibili e non disattende in modo arbitrario gli art. 73 cpv. 1 LPTC, 19 cpv. 1 della legge edilizia e 17 cpv. 1 del regolamento del piano di quartiere. Senza incorrere nell'arbitrio né violare il diritto di essere sentito del ricorrente, la Corte cantonale, che ha addotto una motivazione completa sull'aspetto dell'inserimento paesaggistico del progetto, poteva quindi rinunciare ad ordinare, siccome superflua, la perizia giudiziaria da lui richiesta al riguardo (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc, 417 consid. 7b).
 
7.
 
7.1 Richiamando l'art. 16 del regolamento del piano di quartiere, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere a torto ritenuto applicabile alla fattispecie l'indice di sfruttamento dello 0,8 previsto dalla legge edilizia attualmente in vigore invece di quello dello 0,5 vigente al momento dell'adozione del piano di quartiere.
 
7.2 L'art. 16 del citato regolamento prevede che per i fondi ubicati nella zona residenziale R3 interessati dal piano di quartiere lo sfruttamento si basa sulla legge edilizia, con un abbuono di sfruttamento di 0,1. La norma non prescrive esplicitamente che il rinvio alla legge edilizia si riferisce solamente alla versione in vigore al momento dell'adozione del piano, né esclude chiaramente l'applicabilità di modifiche future. L'art. 4 cpv. 1 del regolamento, sotto il titolo "prescrizioni generali", prevede d'altra parte che per tutti gli interventi edilizi nel perimetro di quartiere vale la legge edilizia in vigore, se non sono regolati in modo speciale nel regolamento medesimo. In tali circostanze, la decisione della Corte cantonale secondo cui, per le diverse ragioni esposte, il rinvio si riferisce alla legge edilizia nella versione attualmente in vigore, non può essere ritenuta manifestamente insostenibile o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità. L'arbitrio non è infatti ravvisabile nel semplice fatto che anche la soluzione prospettata dal ricorrente potrebbe eventualmente essere sostenibile (cfr. DTF 134 II 124 consid. 4.1 e rinvii). Il fatto che l'attuale legge edilizia abbia espressamente disciplinato i parametri edificatori applicabili alla zona residenziale R2 del piano di quartiere "La Motta" conforta comunque l'interpretazione dei giudici cantonali secondo cui la nuova normativa è applicabile anche alla zona residenziale R3. Per il rimanente, il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle citate esigenze, perché la decisione su questo punto violerebbe la garanzia della proprietà e gli art. 2, 3 e 14 LPT. Per quanto ammissibile, la censura è quindi infondata.
 
8.
 
8.1 Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT, sostenendo che l'accesso veicolare all'autorimessa sotterranea prevista all'altezza dello stabile A sarebbe insufficiente, siccome, a meno di invadere l'area privata, la strada di quartiere non permetterebbe l'incrocio di due autovetture. Egli lamenta in sostanza un'insufficiente larghezza del campo stradale e l'assenza di piazzole di scambio lungo la particella n. 1337, adducendo che il problema potrebbe essere risolto spostando l'entrata dell'autorimessa sul lato opposto del fondo, in prossimità dello stabile C, così da evitare che per accedervi le vetture debbano percorrere tutta la lunghezza della proprietà.
 
8.2 Le caratteristiche della strada di quartiere erano già oggetto del piano di quartiere, sicché eventuali contestazioni al riguardo avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito di quella procedura. Il Tribunale amministrativo cantonale si è peraltro occupato della questione in sede di ricorso contro l'approvazione del piano stesso (cfr. sentenza del 29 settembre 1998 nella causa 387/98, consid. 5). Come visto, il ricorrente non adduce che in concreto sarebbero realizzati i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza per ammettere eccezionalmente un esame a titolo pregiudiziale del piano stesso (cfr. consid. 5). Certo, nella fase di attuazione del progetto stradale non sarebbero stati realizzati né il marciapiede né alcune delle piazzole di scambio previsti. Tuttavia, il ricorrente fonda l'insufficienza dell'urbanizzazione essenzialmente sulla pretesa difficoltà per i veicoli di incrociarsi lungo la particella dedotta in edificazione, aspetto che poteva essere censurato in sede di adozione del piano di quartiere, ritenuto che la larghezza della carreggiata e l'assenza di piazzole sul tratto adiacente tale particella risultavano chiaramente dagli atti pianificatori. Il tracciato litigioso è inoltre stato ripreso nella revisione dell'ordinamento di base del 2003/2004, segnatamente nel piano generale di urbanizzazione, sicché le contestazioni riguardanti la strada di quartiere nell'ottica dell'urbanizzazione del comparto sono qui in ogni caso tardive. Improponibili sono pertanto anche le censure relative all'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
 
8.3 Invocando principalmente l'art. 19 cpv. 1 LPT, il ricorrente disattende inoltre che il diritto federale regola solo in modo generale il requisito dell'accesso sufficiente, spettando al diritto cantonale e comunale disciplinare le esigenze di dettaglio delle vie di accesso secondo la loro funzione (DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a). Egli non fa valere, con una motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, la violazione di norme specifiche sulle caratteristiche degli accessi alle autorimesse e sul numero di posteggi (cfr. art. 25 seg. della legge edilizia comunale). D'altra parte, con il ricorso in materia di diritto pubblico si può invocare unicamente la violazione del diritto (art. 95 LTF), nel quale rientrano l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT in: Basler Kommentar BGG, n. 34 all'art. 95). Non spetta quindi al Tribunale federale stabilire se l'eventuale ubicazione dell'entrata dell'autorimessa sul lato ovest sia tecnicamente preferibile rispetto a quella prevista dal progetto sul lato est.
 
9.
 
9.1 Il ricorrente rimprovera infine alla Corte cantonale di non avere tenuto conto, nella fissazione delle spese processuali e delle ripetibili, del fatto ch'egli sarebbe stato costretto ad impugnare la licenza edilizia già soltanto per ottenere i nominativi dei membri della comunione dei comproprietari B.________, sanando in sede di ricorso il suo diritto di essere sentito.
 
9.2 Come visto, la mancata specificazione di tali membri non costituisce in concreto, sotto il profilo formale, una carenza tale da dovere negare il rilascio della licenza edilizia, sicché la censura è infondata (cfr. consid. 3). Considerata l'integrale soccombenza del ricorrente, è senza applicare in modo arbitrario gli art. 73 e 78 della legge cantonale sulla giustizia amministrativa, del 31 agosto 2006, che la Corte cantonale lo ha condannato al pagamento di spese processuali e ripetibili.
 
10.
 
Ne segue che in quanto ammissibile il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che è pure tenuto a versare alla controparte privata un'indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF). Non possono per contro essere attribuite ripetibili al Comune di Stampa (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117 consid. 7).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà alla comunione dei comproprietari B.________ un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera.
 
Losanna, 20 febbraio 2009
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Féraud Gadoni
 
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