BGer 5A_689/2008 | |||
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BGer 5A_689/2008 vom 11.02.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_689/2008
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Sentenza dell'11 febbraio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Franco Gianoni,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinato dall'avv. Daniele Jörg.
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Oggetto
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misure cautelari; contributo alimentare,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 10 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a B.________, nato nel 1945, ed A.________, nata nel 1940, si sono sposati nel 1969. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi vivono separati dall'agosto 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di cui è comproprietario con la moglie. Sebbene nella convenzione sottoscritta il 24 agosto 2000, intesa a regolare la "separazione di fatto per tempo indeterminato", essi hanno segnatamente convenuto la cessione alla moglie dell'intera abitazione coniugale dietro completa assunzione del debito ipotecario che la grava, non è mai stato rogato un atto di compravendita. Pur rimanendo domiciliato presso la madre a Bioggio, B.________ vive buona parte dell'anno nella Repubblica Dominicana.
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A.b Nel 2001 la moglie aveva promosso una causa di separazione che il Pretore di Bellinzona ha stralciato per intervenuta perenzione processuale il 31 ottobre 2005. Nell'ambito di tale causa, il Tribunale federale aveva accolto un ricorso di diritto pubblico di A.________ e annullato una pronunzia della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino: tema della sentenza di questo Tribunale (5P.460/2002 del 27 febbraio 2003) era la data a partire dalla quale il contributo alimentare inizialmente fissato nella procedura cautelare (che teneva conto delle spese effettive di abitazione della moglie, ritenute troppo elevate per una persona sola) avrebbe potuto essere ridotto. Nella sua nuova decisione dell'11 giugno 2003, emanata in seguito a questo giudizio, la Corte d'appello ha rimandato al 1° dicembre 2003 la diminuzione da fr. 1'614.70 a fr. 909.10 del predetto contributo e la relativa trattenuta.
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A.c Il 24 febbraio 2006 B.________ e A.________ hanno sottoposto al Pretore un'istanza comune di divorzio con accordo parziale e il 22 marzo 2006 A.________ ha fra l'altro chiesto in via provvisionale un contributo alimentare mensile di fr. 1'100.-- dal mese di novembre 2005 e la trattenuta di tale importo dalla pensione del marito. Con decreto del 7 maggio 2007 il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha condannato il marito a pagarle un contributo di mantenimento di fr. 1'090.-- e ha ordinato alla cassa pensione di quest'ultimo di versare direttamente alla beneficiaria tale importo a partire dal 1° novembre 2005.
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B.
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Con sentenza 10 settembre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un rimedio inoltrato da B.________, ridotto a fr. 765.-- il contributo alimentare mensile a carico di quest'ultimo e la relativa trattenuta dalla pensione. La Corte cantonale ha per contro dichiarato inammissibile l'appello adesivo presentato dalla moglie. Essa ha calcolato tale contributo deducendo dagli incontestati introiti dei coniugi di fr. 10'932.-- (reddito del marito di fr. 6'297.-- sommato a quello della moglie di fr. 4'635.--) i loro fabbisogni complessivi di fr. 7'926.-- (fr. 4'028.-- per il marito e fr. 3'898.-- per la moglie) e suddividendo poi l'eccedenza a metà. Rispetto alla sentenza di primo grado, i giudici cantonali hanno diminuito il fabbisogno mensile della moglie di fr. 349.-- ed aumentato quello del marito di fr. 298.--.
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C.
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Con ricorso in materia civile del 9 ottobre 2008 A.________ postula un contributo alimentare mensile di fr. 1'090.--. Narrati i fatti, la ricorrente contesta in sostanza la riduzione delle spese effettive per l'abitazione effettuata dal Pretore e confermata dalla Corte di appello.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
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1.
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1.1 Le decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 137 CC emanate dall'ultima istanza cantonale in una procedura di divorzio sono in linea di principio suscettive di un ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF (sentenza 5A_449/2008 del 15 settembre 2008 consid. 1, non pubblicato nella DTF 134 III 581).
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1.2 La presente causa in cui è unicamente controverso il contributo di mantenimento dovuto alla moglie è di carattere pecuniario. La decisione impugnata indica che il valore di lite è superiore a fr. 30'000.--, valutazione che può senz'altro essere condivisa. Infatti, poiché la durata delle misure cautelari è incerta, per stabilire il valore di lite è determinante l'importo annuo delle prestazioni moltiplicato per 20 (art. 51 cpv. 4 LTF): atteso che la differenza fra quanto riconosciuto nel giudizio di prima istanza e quanto offerto dal marito in appello ammonta a fr. 374.-- mensili, il valore di lite minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF risulta ampiamente superato. Ne segue che il tempestivo ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.
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1.3 Trattandosi di una decisione in materia di misure cautelari, il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti costituzionali solo se tale censura è stata espressamente invocata e motivata dal ricorrente. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639; Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3764, n. 4.1.4.5 pag. 3900), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 638 [n. 87] consid. 2 pag. 639; 133 IV 286 consid. 1.4). Non basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.). Nel campo di applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF sono pure in principio inammissibili nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 133 III 638 consid. 2).
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2.
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Giova innanzi tutto rilevare che, come peraltro esplicitamente riconosciuto dalla ricorrente, l'accoglimento del presente rimedio potrebbe unicamente avere per conseguenza un contributo alimentare mensile di fr. 1'090.--, corrispondente a quello accordatole dal Pretore. Questo perché ella non contesta che il suo appello adesivo fosse irricevibile.
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3.
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3.1 Il Pretore ha limitato il costo dell'alloggio per la moglie a fr. 1'200.-- mensili, riferendosi alla sentenza emessa l'11 giugno 2003 dalla Corte cantonale nell'ambito della causa di separazione, che riprendeva su tale punto quanto già stabilito nella sentenza del 30 ottobre 2002. In quei giudizi la Corte cantonale aveva reputato che un coniuge non può pretendere che l'altro gli sovvenzioni l'abitazione in precedenza abitata dalla coppia e aveva considerato un importo di fr. 1'200.-- adeguato alle esigenze di una persona sola. Nella sentenza qui impugnata i giudici cantonali hanno indicato che tale precetto è valido anche in materia di misure cautelari emanate nell'ambito di una causa di divorzio e che, per quanto attiene alla prospettata vendita dell'abitazione coniugale che verrebbe ostacolata da un'eventuale sua locazione, al momento in cui ha statuito il Pretore non sussisteva alcun elemento che rendeva verosimile l'intenzione di alienare la casa a breve termine. Sempre a mente della Corte cantonale, nemmeno l'aumento di fr. 100'000.-- del mutuo ipotecario effettuato dal marito per pagare i suoi debiti giustifica il riconoscimento di un fabbisogno maggiore: sapere in che modo la moglie potrà rivalersi sul coniuge anche con riferimento agli interessi passivi pagati riguarda i rapporti di dare e avere, che saranno liquidati nella sentenza di divorzio.
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3.2
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La ricorrente sostiene che i Giudici cantonali sarebbero caduti nell'arbitrio per non aver incluso nel suo fabbisogno le spese accessorie e gli interessi di fr. 1'649.20 cagionati dal mutuo acceso sulla casa coniugale; asserisce segnatamente che, qualora questi non venissero pagati, la banca creditrice inizierebbe una procedura esecutiva che porterebbe alla "svendita della casa". Afferma inoltre che l'abitazione dev'essere venduta e che quindi non sarebbe possibile locarla; ritiene che per tale motivo devono essere riconosciute le spese effettivamente sostenute. Reputa poi che a causa dello stralcio della causa di separazione, il Pretore avrebbe dovuto assegnarle un nuovo termine prima di ridurre l'importo relativo alle spese d'abitazione. Indica altresì che la somma fatta valere comprende pure gli interessi legati all'aumento di fr. 100'000.-- del mutuo ipotecario utilizzato per pagare debiti del marito, interessi che dovrebbero unicamente essere posti a carico di quest'ultimo. Infine, atteso che anche al marito viene riconosciuto un importo di fr. 1'200.-- per spese di alloggio, considera pure leso il principio della parità di trattamento, perché con tale importo ella non può permettersi il medesimo tipo di appartamento dell'opponente, il quale risiede a Santo Domingo, ove i costi di locazione sono sensibilmente più bassi.
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3.3 In concreto occorre innanzi tutto osservare che - come già nel suo ricorso di diritto pubblico del 28 novembre 2002 - la ricorrente non contesta che quella che era l'abitazione coniugale sia per lei sola troppo onerosa. Ella nemmeno afferma che l'importo di fr. 1'200.-- sia di per sé insufficiente per coprire le spese di abitazione di una persona sola.
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3.3.1 Il rimedio appare piuttosto incentrato sull'apodittico assunto che una casa, che dev'essere venduta, non può essere locata e deve per tal motivo essere occupata dalla ricorrente. Quest'ultima omette tuttavia di dimostrare che l'asserita vendita sia imminente e pare pure dimenticare che già 3 anni prima del momento a partire dal quale la qui contestata riduzione del contributo alimentare prendeva inizio, ella sapeva che i costi effettivi dell'immobile in cui abita erano più elevati dell'importo che poteva esserle riconosciuto nell'ambito della fissazione di un contributo alimentare. Infatti, oggetto della sentenza con cui questo Tribunale ha accolto il ricorso di diritto pubblico del 28 novembre 2002 era la questione di sapere entro quale termine poteva essere imposto alla ricorrente - non includendo più nel suo fabbisogno i costi effettivi dell'abitazione che occupa - di lasciare la casa in discussione. Per quanto attiene poi alla progettata vendita, giova rilevare che la ricorrente non indica quali iniziative concrete avrebbe nel frattempo a tal fine intrapreso. Ella invero lamentava nelle osservazioni 11 giugno 2007 all'appello che il marito non le avrebbe ancora retrocesso firmato un contratto di mediazione immobiliare per la vendita della casa. Ora, a prescindere dal fatto che si ignora quando ella avrebbe contattato un mediatore immobiliare ed inviato all'opponente il contratto di mediazione, tale passo non è sicuramente sufficiente per far apparire arbitraria - e cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii) - l'opinione della Corte cantonale, secondo cui un coniuge non può continuare ad occupare per anni un alloggio troppo esoso e vedersi riconosciute le spese che ne derivano nel proprio fabbisogno. Giova del resto osservare che l'art. 169 cpv. 2 CC permette di adire il giudice, qualora non sia possibile procurarsi il consenso dell'altro coniuge all'alienazione dell'abitazione familiare o se tale consenso viene negato senza valido motivo. Con l'alienazione dell'abitazione in discussione non sarebbero solo cadute le spese accessorie, ma sarebbe anche stato possibile rimborsare - almeno parzialmente - il mutuo ipotecario, rinviando in sede di liquidazione del regime dei beni la questione concernente eventuali spettanze della moglie nei confronti del marito per l'aumento di tale mutuo. Ne segue in definitiva che l'argomentazione ricorsuale si appalesa inconcludente.
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3.3.2 La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando ritiene che le avrebbe dovuto essere assegnato, dopo lo stralcio della causa di separazione, un ulteriore termine per ridurre le spese di abitazione. Il predetto stralcio non poteva infatti modificare la consapevolezza della ricorrente di occupare da anni un'abitazione troppo onerosa, ai cui costi l'opponente non era disposto a partecipare.
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3.3.3 Ricordato che la ricorrente non contesta che - di per sé - l'importo di fr. 1'200.-- per spese di abitazione di una persona sola sia sufficiente, l'accoglimento della censura concernente una - pretesa violazione del principio della parità di trattamento non avrebbe per conseguenza, come asserito nel ricorso, un aumento dell'importo che può essere riconosciuto alla moglie, ma piuttosto una diminuzione dell'importo attribuito al marito, perché nella nazione in cui risiede le pigioni sarebbero meno elevate di quelle svizzere. Pure questa censura si rivela pertanto inconsistente.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stato invitato a produrre una risposta, non è incorso in spese per la procedura federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 febbraio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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