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Informationen zum Dokument  BGer 4A_71/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_71/2022 vom 15.03.2022
 
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4A_71/2022
 
 
Sentenza del 15 marzo 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Kiss, Niquille,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Franco Pedrazzini,
 
opponente.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2021.84).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 1° luglio 2017 B.________ ha locato a A.________ una casa unifamiliare per una pigione mensile di fr. 2'000.-- a X.________. L'11 dicembre 2020 il locatore ha disdetto il contratto di locazione con effetto al 31 marzo 2021.
 
Il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha, con giudizio 6 maggio 2021, accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata da B.________ e ha ordinato lo sfratto di A.________ dalla predetta abitazione.
 
2.
 
Con sentenza 14 dicembre 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello inoltrato da A.________. L'invio raccomandato contenente la decisione è giunto all'ufficio postale di X.________ il 15 dicembre 2021. Il 23 dicembre 2021, due giorni dopo aver prorogato il termine di giacenza postale, A.________ si è sottoposto in Germania - dove risiedeva presso i genitori dal 13 dicembre 2021 - a un test per diagnosticare una malattia da covid 19, che è risultato positivo. Per tale motivo le autorità tedesche gli hanno imposto un isolamento domestico fino al 6 gennaio 2022. L'8 gennaio 2022 il padre di A.________ è deceduto all'età di 88 anni e il 12 gennaio 2022 l'appellante ha ritirato la sentenza cantonale allo sportello del suddetto ufficio postale.
 
3.
 
A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile - redatto in tedesco, datato 6 febbraio 2022 e consegnato al consolato generale di Svizzera a Francoforte l'11 febbraio 2022 - contro la sentenza cantonale chiedendone l'annullamento e la sua riforma nel senso che l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sia dichiarata inammissibile. In via subordinata postula il rinvio della causa alle precedenti autorità. Egli chiede pure, per l'eventualità in cui il Tribunale federale non dovesse ritenere che il termine per depositare il ricorso sia unicamente iniziato a decorrere con il ritiro dell'invio raccomandato, una restituzione del termine nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF. Domanda inoltre che il procedimento sia condotto in lingua tedesca e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4.
 
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata. Non sussistono in concreto motivi che giustificherebbero di derogare a tale principio e cambiare, come richiesto dal ricorrente, la lingua del procedimento e emanare la presente sentenza in tedesco.
 
5.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 146 IV 185 consid. 2, con rinvii).
 
5.1. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).
 
In concreto, poiché la sentenza impugnata è pervenuta all'ufficio postale del recapito indicato dal ricorrente il 15 dicembre 2021 e non è stata da questi ritirata nel predetto periodo di 7 giorni, il termine di ricorso è iniziato a decorrere, in seguito alle ferie giudiziarie natalizie, il 3 gennaio 2022 ed è giunto a scadenza il 1° febbraio 2022 (sentenza 4A_69/2013 del 4 aprile 2013). Il ricorrente non può infatti essere seguito quando afferma che la finzione di notifica non andrebbe applicata nei suoi confronti, perché egli pensava di ritornare in Ticino dopo una breve assenza e perché, prolungando il termine di giacenza e andando a ritirare la raccomandata quando la madre si trovava ancora in ospedale, egli non si sarebbe disinteressato della procedura, ma avrebbe preso i necessari provvedimenti. Avendo appellato il 26 maggio 2021 il giudizio pretorile, il ricorrente doveva aspettarsi di ricevere la decisione del tribunale di seconda istanza (sentenza 2C_740/2010 del 3 marzo 2011 consid. 2.3) e quindi mettere in atto, in applicazione del principio della buona fede, le disposizioni necessarie per assicurare la - tempestiva - ricezione degli invii dell'autorità giudiziaria a cui si è rivolto, nonostante la sua assenza all'estero (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1). La consegna l'11 febbraio 2022 del gravame al consolato generale di Svizzera è quindi avvenuta quando il termine di ricorso di 30 giorni di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF era già trascorso. Occorre pertanto esaminare la domanda di restituzione del termine nel senso dell'art. 50 LTF, pure formulata dal ricorrente.
 
5.2. Secondo l'art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. La LTF non ha apportato modifiche per quanto riguarda il requisito dell'impedimento di agire senza colpa rispetto a quanto previsto dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 35 OG rimane di attualità (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 50 LTF). Una malattia può giustificare una restituzione del termine, se impossibilita la parte o il suo patrocinatore di agire in tempo utile o di far capo a un rappresentante (DTF 119 II 86 consid. 2a). Spetta alla parte dimostrare che ciò sia il caso (DTF 119 II 86 consid. 2b). Una malattia o un lutto costituiscono un impedimento soprattutto se intervengono verso la fine del termine di ricorso; se tali fatti soggiungono all'inizio di tale termine è di regola possibile che la parte in questione tuteli personalmente i propri interessi o deleghi un terzo a farlo (DTF 112 V 255 consid. 2a; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., n. 9 ad art. 50 LTF).
 
In concreto la documentata infezione da covid 19 (di cui peraltro si ignora la gravità) e il lutto narrato nella domanda in esame sono intervenuti all'inizio del termine di ricorso e sono pertanto inidonei a giustificare la postulata restituzione del termine. Il ricorrente fonda poi la domanda in esame su un trauma e una depressione causate dalla morte del padre, che gli avrebbero impedito di pensare chiaramente prima della consegna, avvenuta il 9 febbraio 2022, dell'urna contenente le ceneri del defunto genitore. Sennonché egli non produce alcun certificato medico attestante gli asseriti problemi psichici. Non è nemmeno ravvisabile come il fatto, pure addotto nel gravame, di occuparsi dell'anziana madre malata gli abbia impedito di incaricare un legale di occuparsi della causa: le difficoltà accampate in proposito (segnatamente il non avere collaborato negli ultimi anni con alcun avvocato in Svizzera o che il lasso di tempo a disposizione non avrebbe permesso a quest'ultimo di approfondire la pratica) appaiono infatti pretestuose. Ne segue che la domanda di restituzione del termine va respinta.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile, siccome tardivo. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta - indipendentemente da una sua indigenza - facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di restituzione del termine è respinta.
 
2.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
3.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
4.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
5.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 marzo 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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