VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_70/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_70/2022 vom 01.03.2022
 
[img]
 
 
5A_70/2022
 
 
Sentenza del 1° marzo 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
 
Oggetto
 
curatela educativa a favore del figlio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2021 dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.82).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
A.________ e B.________ sono i genitori di C.________ (nato nel 2011). Mediante decisione 20/30 aprile 2021 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC a favore del figlio, nominando D.________ quale curatrice educativa con i compiti di " a) fornire consulenza educativa ai genitori; b) mediare le esigenze scolastiche e della rete ai genitori; c) accompagnare in collaborazione con i genitori all'avvio di una presa a carico in favore di C.________".
 
Con sentenza 14 dicembre 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo 2 giugno 2021 interposto da A.________ e B.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione.
 
2.
 
Con ricorso 31 gennaio 2022 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché " proceda al riesame previa un'audizione personale delle parti con accesso a nuove prove ". I ricorrenti hanno anche chiesto di conferire effetto sospensivo al loro rimedio.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
 
Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1). L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2). L'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato, che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1).
 
3.2. Nel caso concreto, l'autorità cantonale ha dapprima scartato la censura di violazione del diritto di essere sentiti sollevata dai ricorrenti, osservando che la misura istituita era stata discussa con entrambi i genitori durante un'udienza del 15 aprile 2021 davanti all'autorità di protezione, che essi avevano avuto tutti gli atti a disposizione e che un'ulteriore udienza presso la Camera di protezione non si giustificava. L'autorità inferiore ha poi confermato la decisione di primo grado: alla luce del disagio del minore (legato anche alla situazione familiare), del suo " bisogno di contesto e routine strutturati e costanti " e del fatto che l'intervento adottato dai genitori (ossia il cambiamento della scuola) non basta a pienamente sostenerlo nella sua crescita, l'istituzione di una curatela educativa appare la misura più opportuna e proporzionata per la protezione del figlio, in ogni caso fino all'esito di una valutazione delle capacità genitoriali, alla quale i qui ricorrenti si sono però finora sottratti.
 
3.3. Gli insorgenti ripropongono la censura di violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 Cost. e 6 CEDU) : l'audizione del 15 aprile 2021 sarebbe stata convocata solo a titolo di informazione, per cui essi non sarebbero stati preparati a discutere la misura dell'art. 308 CC, e inoltre essi non si sarebbero potuti esprimere sui documenti (segnalazioni, rapporti e perizie) utilizzati per giustificare l'istituzione della curatela educativa. A loro dire, applicando l'art. 308 CC alla presente fattispecie, l'autorità cantonale avrebbe violato il principio di sussidiarietà (v. art. 307 CC) e di prevalenza dell'interesse del figlio: essa non avrebbe infatti tenuto conto della nuova organizzazione scolastica organizzata dai genitori, la quale avrebbe " portato a una svolta progressiva per la salute di C.________" e sarebbe quindi sufficiente a tutelare il suo bene (quando invece la precedente rete scolastica e di sostegno, nonché l'autorità di protezione, non avrebbero ascoltato le segnalazioni di bullismo nei confronti del minore avanzate dai genitori).
 
3.4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nella misura in cui non è rivolta contro la sentenza del Presidente della Camera di protezione, bensì contro la decisione dell'autorità di protezione, l'argomentazione ricorsuale si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).
 
Laddove è invece rivolto contro la sentenza di ultima istanza cantonale, il ricorso si basa su circostanze che non emergono da tale giudizio, senza pretendere che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero in concreto realizzati (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF), e si esaurisce in una generica e apodittica contestazione di quanto stabilito dall'autorità inferiore, senza seriamente confrontarsi con i dettagliati e pertinenti ragionamenti sviluppati da quest'ultima (v. supra consid. 3.2). Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con l'evasione del gravame, la richiesta di concedere effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° marzo 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).