VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_136/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_136/2022 vom 28.02.2022
 
[img]
 
 
6B_136/2022
 
 
Sentenza del 28 febbraio 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
MInistero pubblio del Canton Zurigo, Florhofgasse 2, 8090 Zurigo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Ammissibilità del ricorso in materia penale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2021 dalla I Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Zurigo (SB210206-O/U/cwo).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza del 10 novembre 2021, la I Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Zurigo ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di tentato omicidio intenzionale.
 
2.
 
Con uno scritto datato 27 gennaio 2022 e redatto in inglese, A.________ si professa innocente, chiede di poter disporre di più tempo per presentare un ricorso al Tribunale federale e, precisando di non saper leggere né scrivere il tedesco, invita questo Tribunale a comunicare in lingua inglese.
 
3.
 
Il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF). L'inglese non costituisce una lingua ufficiale e il procedimento non può dunque essere svolto in questa lingua.
 
Dall'incarto cantonale, richiamato in questa sede, risulta che la ricorrente padroneggia la lingua italiana meglio di quella inglese (v. verbale dibattimentale dell'interrogatorio dell'imputata dinanzi alla I Corte penale del Tribunale cantonale del 10 novembre 2021, pag. 4 seg.). In simili circostanze, si giustifica di emanare la presente sentenza in italiano, benché la decisione impugnata sia redatta in tedesco. Si rinuncia poi a rinviare lo scritto all'insorgente affinché lo traduca in una lingua ufficiale (v. art. 42 cpv. 6 e art. 54 cpv. 3 e 4 LTF).
 
4.
 
Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Si tratta di un termine legale e in quanto tale non prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF). Non è dunque possibile accordare un termine supplementare alla ricorrente per inoltrare un ricorso motivato. Sulla scorta di quanto esposto nel suo scritto, non si ravvisano nemmeno le condizioni per concederle una restituzione del termine giusta l'art. 50 LTF.
 
5.
 
Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere in particolare le conclusioni e i motivi, in cui occorre spiegare in modo conciso perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violerebbero il diritto.
 
Lo scritto in esame non soddisfa le esigenze minime di motivazione, non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e non contiene alcuna conclusione. La ricorrente si limita ad affermare di non aver mai commesso un crimine in vita sua, di aver sempre rispettato le leggi e di essere innocente, non avendo perpetrato quello per cui è stata condannata. Non spiega in alcun modo per quali ragioni e in che misura la sua condanna violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF.
 
6.
 
Il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Considerate le circostanze del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Zurigo.
 
Losanna, 28 febbraio 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).