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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1012/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1012/2021 vom 28.02.2022
 
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5A_1012/2021
 
Decreto del 28 febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Corti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv.ti Luigi Mattei e Sebastiano Paù Lessi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.78).
 
 
Considerando:
 
che la B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 161'550.-- oltre interessi, il quale ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
 
che con decisione 19 maggio 2021 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l'istanza della creditrice escutente volta al rigetto provvisorio dell'opposizione;
 
che con sentenza 4 novembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato dalla B.________ SA contro la decisione pretorile, accogliendo la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione;
 
che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
 
che con decreto 7 gennaio 2022 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta;
 
che con scritto 21 febbraio 2022 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha chiesto di stralciare la causa in quanto divenuta priva di oggetto, di contenere al minimo le spese giudiziarie e, con il consenso di controparte, di compensare le ripetibili;
 
che con scritto 24 febbraio 2022 l'opponente ha dichiarato di aderire alla richiesta di stralcio;
 
che, in tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_518/2021 del 12 luglio 2021 consid. 2);
 
che le ripetibili sono compensate, come proposto dal ricorrente, la parte opponente non avendo sollevato riserve a tale proposito;
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Marazzi
 
La Cancelliera: Corti
 
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