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Informationen zum Dokument  BGer 2C_80/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_80/2022 vom 04.02.2022
 
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2C_80/2022
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Donzallaz, Hänni,
 
Cancelliere Ermotti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Davide Ceroni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI,
 
Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Assistenza amministrativa (CDI CH-RU),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I
 
(A-1533/2018).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Il 30 luglio 2014, il
 
Il 26 dicembre 2014, l'autorità richiedente ha presentato una nuova domanda di assistenza amministrativa concernente la B.________, volta in sostanza ad approfondire il legame esistente tra tale società e la C.________ AG.
 
Il 10 aprile 2015, l'autorità russa ha trasmesso all'AFC una terza domanda di assistenza amministrativa avente essenzialmente per oggetto le stesse entità giuridiche delle domande precedenti. L'autorità in parola ha richiesto in particolare la trasmissione di alcune informazioni bancarie detenute dalla E.________ inerenti la società F.________ Ltd, la quale avrebbe agito quale trustee per conto di D.________ AG.
 
1.2. Il 27 maggio 2015, l'AFC ha risposto alle domande summenzionate, esprimendo in sostanza perplessità in merito ad alcuni punti delle stesse e chiedendo ulteriori chiarimenti.
 
1.3. Il 17 settembre 2015, l'autorità richiedente ha formulato una nuova domanda di assistenza amministrativa concernente la B.________, nella quale ha segnatamente chiesto informazioni in merito alle partecipazioni detenute (direttamente o indirettamente) dalla A.________ SA in tale società nel 2013, nonché in merito all'avente diritto economico della A.________ SA. A sostegno della propria richiesta, l'autorità russa ha illustrato i propri sospetti in merito all'esistenza di una struttura finanziaria che avrebbe permesso di trasferire utili dalla B.________ alla D.________ AG, avente diritto economico della A.________ SA; i beneficiari ultimi della struttura finanziaria sarebbero le famiglie G.________ e H.________.
 
1.4. Il 29 marzo 2016, sollecitata dall'AFC tramite decreto di edizione in relazione ai punti esposti poc'anzi, la A.________ SA ha fornito alcune informazioni (indicando in particolare di essere azionista di B.________ in ragione del 19,5 % circa) e si è opposta alla trasmissione di qualsiasi informazione alle autorità russe.
 
1.5. Il 2 giugno 2016, sollecitata dall'AFC tramite un altro decreto di edizione, la divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (di seguito: la divisione delle contribuzioni) ha esposto che, in base agli elementi in proprio possesso, l'avente diritto economico della A.________ SA risultava essere I.H.________.
 
1.6. Con decisione finale del 13 febbraio 2018, l'AFC ha accordato all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa sollecitata il 17 settembre 2015 e ha ordinato la trasmissione delle informazioni ricevute, ossia delle risposte fornite dalla A.________ SA (il 29 marzo 2016) e dalla divisione delle contribuzioni (il 2 giugno 2016).
 
Con sentenza del 21 dicembre 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto dalla A.________ SA avverso la decisione finale dell'AFC del 13 febbraio 2018, precisando che l'AFC doveva " informare l'autorità richiedente che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro dell'assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda la società B.________, conformemente all'art. 25a par. 2 CDI CH-RU ".
 
1.7. Il 24 gennaio 2022, la A.________ SA ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 21 dicembre 2021 nel senso che la decisione dell'AFC del 13 febbraio 2018 sia annullata e che non venga dato seguito alla domanda di assistenza amministrativa del 17 settembre 2015. In via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento del giudizio querelato e il rinvio della causa al Tribunale amministrativo federale per nuova decisione nel senso dei considerandi.
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
2.
 
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69; sentenza 2C_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.1).
 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4; sentenza 2C_289/2015 del 5 aprile 2016 consid. 1.2.1, non pubblicato in DTF 142 II 218; sentenza 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1; 2C_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 6.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3; sentenza 2C_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 2.2; 2C_121/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2; 2C_672/2018 del 27 agosto 2018 consid. 3.2).
 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 139 II 340 consid. 4). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5 e 2C_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 7.1), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5 e 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 4.1).
 
3.
 
La ricorrente sostiene che la presente causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) sotto tre diversi punti di vista.
 
3.1. In primo luogo, l'insorgente s'interroga sulla portata del principio della buona fede (art. 26 CV) e del divieto delle "
 
A questo proposito, la ricorrente - in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. supra consid. 2) - non spiega più nel dettaglio perché andrebbe ammessa l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF. Sia come sia, la portata del principio della buona fede, così come quella del divieto delle " fishing expedition ", è già stata esaminata a più riprese e in modo approfondito dal Tribunale federale (cfr., tra le tante, la recente sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4 [fishing expedition] e 7 [buona fede]; per un caso relativo alla CDI CH-RU, si veda ad esempio la sentenza 2C_178/2019 del 5 marzo 2019 consid. 2.4 e 2.5). La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a LTF.
 
3.2. In secondo luogo, l'insorgente solleva degli interrogativi in merito al principio di specialità (art. 4 cpv. 3 LAAF). Secondo l'interessata, sarebbe di fondamentale importanza "
 
Come i precedenti, anche il principio di specialità e la sua portata sono già stati definiti in maniera dettagliata dalla giurisprudenza (DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 e 4.2.4, con rinvii). Pertanto, nell'ottica dell'art. 84a LTF, non si giustifica qui di ritornarvi.
 
3.3. La ricorrente sembra infine sostenere - per quanto è dato di capire - che sarebbe di importanza fondamentale verificare "
 
Contrariamente a quanto lascia intendere l'insorgente, dal giudizio impugnato non risulta però che il Tribunale amministrativo federale si sarebbe deliberatamente discostato dalla giurisprudenza summenzionata. Giudicare se, nel caso di specie, l'autorità precedente ha valutato in modo corretto la rilevanza verosimile delle informazioni richieste, nonché il rispetto dei principi della buona fede e della specialità, costituisce appunto un'applicazione della giurisprudenza alla presente fattispecie e non una questione di diritto di importanza fondamentale.
 
4.
 
La ricorrente ritiene inoltre che il suo caso sia particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, evocando in sostanza la portata internazionale e politica della causa. A mente dell'insorgente, il caso avrebbe " importanti risvolti a livello internazionale, politico e commerciale che si inserisce in una più ampia e complessa vicenda, che vede in atto, come detto, ormai da moltissimi anni, numerose iniziative di varia natura (penale, civile e amministrativa) in vari Paesi del mondo, e che trae origine, essenzialmente, da un conflitto di potere di natura politico-economico-commerciale per il controllo di un'azienda strategica a livello mondiale " (ricorso, pag. 6). L'interessata menziona inoltre in particolare " un utilizzo strumentale e abusivo degli strumenti di cooperazione internazionale tra autorità amministrative da parte dell'autorità russa " (ricorso, pag. 6) e una " violazione significativa dei principi procedurali modellati dagli standard OCSE su cui si fondano sia la CDI CH-R U, sia la legislazione interna di attuazione " (ricorso, pag. 9). In tale contesto, essa si prevale pure del fatto che il caso " concerne un contribuente svizzero estraneo all'inchiesta fiscale in corso in Russia " (ricorso, pag. 6).
 
L'argomentazione dell'insorgente non permette di capire quali sono in casu gli elementari principi procedurali che sarebbero a suo avviso stati violati, rispettivamente quali sarebbero le gravi lacune presentate dal procedimento all'estero (cfr. art. 84 cpv. 2 LTF; supra consid. 2). In siffatte circostanze, il caso non può essere considerato particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Quanto agli eventuali risvolti internazionali del caso, essi non permettono di giustificare l'entrata in materia sulla base di tale norma. Per quanto riguarda le ulteriori problematiche sollevate dalla ricorrente per cercare di dimostrare che il suo caso sarebbe particolarmente importante (in particolare, la violazione del divieto delle " fishing expedition " [ricorso, pag. 6 e 9] e del principio della buona fede [ricorso, pag. 9]), esse non andavano invocate nell'ottica dell'art. 84 cpv. 2 LTF, ma piuttosto in quella dell'art. 84a LTF (questione giuridica di importanza fondamentale), all'esame del quale qui si rimanda (supra consid. 3). Infine, nulla giova all'insorgente il riferimento al fatto che il caso riguarderebbe un " contribuente svizzero ". Infatti, sotto l'angolo dell'art. 84 cpv. 2 LTF, questo elemento non permette di considerare il caso come particolarmente importante. Esaminata invece nell'ottica dell'art. 84a LTF, la questione dell'ammissibilità di una domanda di assistenza amministrativa che verte su informazioni relative a una persona assoggettata alla sovranità fiscale svizzera è già stata esaminata dal Tribunale federale e non costituisce quindi una questione di diritto di importanza fondamentale (cfr. sentenza 2C_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 3.3, con rinvii). Del resto, per quanto riguarda la situazione della ricorrente, giova ricordare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo federale - riferendosi al principio di specialità - ha precisato che l'AFC doveva " informare l'autorità richiedente che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro dell'assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda la società B.________, conformemente all'art. 25a par. 2 CDI CH-RU ".
 
5.
 
Alla luce di quanto precede, l'entrata i n materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
 
6.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 4 febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
Il Cancelliere: Ermotti
 
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