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Informationen zum Dokument  BGer 2C_759/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_759/2019 vom 07.01.2022
 
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2C_759/2019
 
Decreto del 7 gennaio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale supplente De Rossa,
 
in qualità di Giudice unica,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Fabrizio F. Monaci,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
 
Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente,
 
via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Modifica del regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC),
 
ricorso contro la modifica del regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi et degli uccelli selvatici (RLCC), adottata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 10 luglio 2019.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Il 10 luglio 2019 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha modificato il regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (di seguito: RLCC; RL/TI 922.110) stralciando, tra l'altro, la pernice bianca dalla lista delle specie di caccia bassa cacciabili di cui all'art. 25 cpv. 1 lett. b RLCC ed adeguando di conseguenza anche gli artt. 42 cpv. 2 lett. b cifra 3, 43 cpv. 2 lett. b e 53 lett. h RLCC. La modifica, pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi (BU) n. 31/2019 del 12 luglio 2019 (pag. 255 segg.), è entrata in vigore il 15 agosto 2019.
1
A.b. Contro le suddette modifiche, che hanno condotto all'introduzione di un divieto di caccia della pernice bianca, la A.________ e B.________ hanno presentato, l'11 settembre 2019, un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui ne hanno chiesto l'annullamento e, di riflesso, che sia lasciato sussistere il regime venatorio previgente. I ricorrenti hanno censurato, in sintesi, una violazione del loro diritto di essere sentiti, del divieto dell'arbitrio nonché dei principi della separazione dei poteri e della proporzionalità.
2
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame. Con replica del 13 gennaio 2020 i ricorrenti hanno ribadito la loro posizione, mentre il Consiglio di Stato, senza replicare, si è limitato a confermare gli argomenti addotti in precedenza.
3
A.c. Con decreto presidenziale del 7 ottobre 2019 è stata respinta l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
4
 
B.
 
B.a. Il 24 febbraio 2021, nelle more della presente procedura, dopo un iter che non occorre qui rievocare, il Gran Consiglio del Cantone Ticino, in accoglimento dell'iniziativa popolare legislativa denominata "Lasciamo vivere la pernice bianca" (cfr. Foglio ufficiale ticinese del 31 gennaio 2020 n. 9/2020), ha modificato l'art. 22 cpv. 1 della legge cantonale dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (di seguito: LCC; RL/TI 922.100), ciò che ha comportato l'introduzione nella citata legge di un divieto di caccia alla pernice bianca. La modifica, che non è stata impugnata, è entrata in vigore il 18 giugno 2021 (BU n. 24/2021 pag. 191).
5
B.b. Con lettera del 9 dicembre 2021 la Giudice dell'istruzione, osservato che in seguito alla modifica dell'art. 22 cpv. 1 LCC il ricorso in materia di diritto pubblico esperito l'11 settembre 2019 sembrava essere diventato privo d'oggetto, ha invitato i ricorrenti e il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla questione nonché sulla sorte delle spese e delle ripetibili.
6
B.c. Il 16 dicembre 2021 i ricorrenti, negando che il loro ricorso fosse diventato privo d'interesse, ne hanno ribadito la fondatezza e hanno domandato che le spese e le ripetibili fossero poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Con risposta di medesima data il Consiglio di Stato ne ha invece chiesto lo stralcio proprio perché ritenuto privo d'oggetto, con spese a carico dei ricorrenti, dichiarando nel contempo di rinunciare alla rifusione di ripetibili.
7
 
Diritto:
 
1.
8
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e rinvii).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile direttamente contro un atto normativo cantonale quando, come nel caso concreto, non sono disponibili rimedi giuridici cantonali che ne permettano il controllo astratto (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF: sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 2.1 e richiami). Esso è stato inoltre presentato nei termini di legge, che hanno cominciato a decorrere con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi, a conclusione dell'iter legislativo (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 101 LTF).
10
2.2. Legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico contro un atto normativo cantonale è solo chi, tra l'altro, ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF), il quale può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 142 V 395 consid. 2 e rinvio) e deve, in principio, sussistere anche al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia sulla lite (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 e rispettivi rinvii) : il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (sentenza 2C_600/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2 e riferimenti).
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2.3. Se l'interesse pratico e attuale fa difetto già al momento in cui è esperito il ricorso, questo è inammissibile. Se esso viene invece a mancare nel corso del procedimento, il gravame diventa privo d'oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC; sentenza 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 1.2 con i rinvii). Il Tribunale federale può nondimeno prescindere dall'esigenza dell'interesse pratico e attuale richiesto dall'art. 89 cpv. 1 LTF quando l'intervento contestato potrebbe ripetersi in qualsiasi momento, in circostanze identiche o analoghe ed un tempestivo esame dello stesso sarebbe impossibile mentre, in ragione della questione di principio che esso solleva, un interesse pubblico sufficiente imporrebbe la soluzione immediata della questione litigiosa (sentenza 2C_786/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2 e riferimenti).
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2.4. Nel concreto caso, l'accettazione da parte del Gran Consiglio ticinese dell'iniziativa legislativa "Lasciamo vivere la pernice bianca" ha portato all'introduzione in una legge in senso formale di un esplicito divieto di caccia alla pernice bianca, che prima risultava dalle disposizioni del RLCC sopra evocate. I ricorrenti, che con il presente ricorso avevano impugnato queste ultime, non si sono invece opposti a questo nuovo atto normativo successivo, che è quindi entrato in vigore.
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Ne discende che se l'interesse degno di protezione dei ricorrenti era presente al momento dell'inoltro del ricorso, esso è venuto a cadere nelle more del presente procedimento con la modifica della legge, che persegue il medesimo obiettivo di quello del regolamento impugnato (invero rafforzandolo), ma che è rimasta incontestata, in particolare proprio dai qui ricorrenti. Il ricorso è pertanto diventato privo d'oggetto, posto che esso non solleva nessuna questione di principio tale da imporre eccezionalmente a questa Corte di entrarvi nel merito anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1), e ciò nemmeno per quanto attiene alla censura, di natura formale, relativa all'asserita violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere loro garantito anche nel quadro di una procedura legislativa. In effetti, la Costituzione federale non accorda ai cittadini un diritto generale di essere sentiti in una procedura che conduce all'adozione di norme generali e astratte. Una tale pretesa potrebbe semmai essere dedotta da una disposizione costituzionale speciale (sentenza 8C_789/2020 del 4 novembre 2021 consid. 3.1 e riferimenti) o in altre circostanze particolari (DTF 145 I 167 consid. 4.1) che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, qui non si realizzano. D'altro canto, non si ravvede alcun interesse pubblico che imponga una soluzione immediata della questione litigiosa. Anche qualora una medesima dinamica dovesse ripetersi in futuro, i ricorrenti avrebbero la possibilità di sottoporla ad un tempestivo esame da parte di un tribunale.
14
 
Erwägung 3
 
3.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il Giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (combinati artt. 71 LTF e 72 PC [RS 273]). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura, egli non si pronuncia in dettaglio su tutte le censure; in effetti, la decisione sulle spese non equivale ad un giudizio di merito e non deve quindi definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.1 con rinvii).
15
I principi appena evocati valgono tanto per i ricorsi diretti contro una decisione individuale e concreta quanto per quelli presentati contro un atto normativo. In quest'ultimo caso il Tribunale federale deve tuttavia operare con il medesimo riserbo, dettato dai principi del federalismo e della proporzionalità, cui si sarebbe attenuto se si fosse pronunciato nel merito: in tale evenienza avrebbe infatti annullato le disposizioni cantonali impugnate unicamente se queste non si fossero prestate a nessuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o se, in ragione delle circostanze concrete, il loro tenore avesse indotto a ritenere con un certo grado di verosimiglianza che sarebbero state interpretate in maniera contraria alla Costituzione o al diritto federale (sentenza 2C_825/2011 del 25 aprile 2012 consid. 2.1 con i rinvii).
16
3.2.
17
3.2.1. I ricorrenti sostengono che non vi era alcuna urgenza ad adottare il provvedimento contestato poiché, malgrado l'iscrizione della pernice bianca come specie potenzialmente minacciata, i censimenti evidenzierebbero una stabilità degli effettivi su lungo termine e l'assenza di ripercussioni negative di una caccia tradizionale e ben pianificata sulla popolazione della pernice bianca. Nella propria risposta il Consiglio di Stato espone invece una serie di dati che attesterebbero una diminuzione delle zone occupate da questa specie, causata da uno spostamento verso l'alto dell'areale in cui la pernice bianca è presente, ed accompagnata da una costante tendenza alla riduzione della relativa popolazione. Ora, su questa base, non è possibile concludere al carattere manifestamente insostenibile ed arbitrario della moratoria decisa dal Governo cantonale; in quanto ritenute sufficientemente motivate (art. 106 cpv. 2 LTF), le censure dei ricorrenti su questo punto sarebbero verosimilmente state respinte.
18
3.2.2. Nemmeno la censura relativa alla violazione del principio della legalità e della separazione dei poteri, esaminata in concreto dal ristretto profilo dell'arbitrio (sentenze 2C_910/2020 del 28 luglio 2021 consid. 4.3.3 e 2C_741/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3) sarebbe verosimilmente stata destinata al successo. I ricorrenti, con un'argomentazione che appare già di primo acchito insufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF), si sono in effetti limitati a rilevare che l'art. 9 cpv. 2 LCC, che accorda al Consiglio di Stato la competenza di definire l'elenco delle spese cacciabili, istituirebbe una delega in bianco "illimitata e indefinita" ed inammissibile dal profilo costituzionale, senza per contro illustrare le ragioni per le quali, in concreto, stralciando la pernice bianca dalla lista delle specie cacciabili figuranti nelle disposizioni del regolamento precedentemente emanate già dal Consiglio di Stato proprio sulla base dell'art. 9 cpv. 2 LCC, l'esecutivo cantonale avrebbe arbitrariamente oltrepassato le proprie competenze.
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3.2.3. Medesima sorte sarebbe con ogni probabilità stata riservata alla censura relativa alla violazione del principio della proporzionalità, censura che in concreto si confonde con quella del divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4; sentenza 2C_118/2008 del 21 novembre 2008 consid. 3 con i riferimenti), non potendosi infatti affermare che la moratoria non riponesse su dati oggettivi e fondati o fosse sprovvista di qualsiasi significato ragionevole (vedasi anche
20
3.2.4. Per quanto attiene poi alla pretesa disattenzione degli artt. 5 cpv. 4 e 25 cpv. 2 della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0), disposti che impongono l'approvazione da parte della Confederazione delle modifiche impugnate, oltre al fatto che, come ammesso dai ricorrenti medesimi, la stessa è avvenuta il 16 ottobre 2019, visto il carattere manifestamente appellatorio delle restanti censure su questo punto, al riguardo il gravame sarebbe comunque sfuggito ad un esame di merito.
21
3.2.5. Per finire, nella misura in cui la prima ricorrente lamenta una violazione crassa delle procedure previste dalla legislazione cantonale e del suo (eccezionale) diritto di essere sentita nel quadro di una procedura legislativa (cfr.
22
 
Erwägung 3.3
 
3.3.1. Tenuto conto di quanto precede, se non fosse divenuto privo d'oggetto e per quanto esaminabile nel merito, il ricorso sarebbe con ogni probabilità stato respinto. Senza tralasciare che, omettendo di impugnare anche la modifica della legge a seguito dell'accettazione dell'iniziativa, i ricorrenti hanno permesso che il merito della controversia diventasse privo di oggetto.
23
3.3.2. In queste circostanze si giustifica di addossare ai ricorrenti le spese, in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Alle autorità vincenti non vengono accordate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
24
 
Per questi motivi, la Giudice unica decreta:
 
1.
25
Il ricorso è diventato privo d'oggetto e la causa 2C_759/2019 è stralciata dai ruoli.
26
2.
27
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà.
28
3.
29
Comunicazione al patrocinatore rispettivamente al rappresentante delle parti.
30
Losanna, 7 gennaio 2022
31
In nome della II Corte di diritto pubblico
32
del Tribunale federale svizzero
33
La Giudice unica: La Cancelliera:
34
De Rossa Ieronimo Perroud
35
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