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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1031/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_1031/2021 vom 24.12.2021
 
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2C_1031/2021
 
 
Sentenza del 24 dicembre 2021
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Hänni,
 
Cancelliere Ermotti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Rosa Maria Cappa,
 
ricorrente,
 
contro
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
 
Oggetto
 
Assistenza amministrativa (CDI CH-FR),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I
 
(A-1761/2021).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. L'11 maggio 2016, la Direction générale des finances publiques française (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità francese) ha presentato una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta) fondata sull'art. 28 della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91). Nella propria domanda, l'autorità richiedente indicava che un'indagine condotta in Germania dalla procura di Bochum e delle perquisizioni presso le succursali tedesche della banca UBS (Switzerland) AG (di seguito: UBS o la banca) avevano permesso di sequestrare dei dati relativi a contribuenti francesi concernenti dei conti aperti presso la banca. L'autorità francese precisava che queste informazioni le erano state trasmesse dall'amministrazione fiscale tedesca il 3 luglio 2015, in seguito a una sua richiesta del 20 aprile 2015 fondata sulla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
 
La domanda di assistenza amministrativa verteva sugli anni dal 2010 al 2014 per l'imposta sul reddito e sugli anni dal 2010 al 2015 per l'imposta di solidarietà sulla sostanza ed era basata su due liste (la lista B inerente al 2006 e la lista C inerente al 2008) contenenti i numeri di conti bancari relativi a persone registrate con un codice "domizil" francese. Essa mirava a ottenere nome, cognome, data di nascita e indirizzo dei titolari e degli aventi diritto economico (secondo il formulario A) dei conti, nonché di ogni altra persona subentrante nei diritti e negli obblighi di questi ultimi nei confronti della banca.
 
1.2. Il 10 giugno 2016, l'AFC ha domandato a UBS di fornirle le informazioni richieste. La banca ha trasmesso tali informazioni tra il 24 giugno 2016 e il 28 luglio 2017.
 
Informata da UBS della sussistenza di timori quanto al rischio che l'autorità richiedente non rispettasse il principio di specialità, l'AFC ha ottenuto dalle autorità competenti francesi, in uno scambio di lettere dell'11 luglio 2017 e in una lettera dell'autorità richiedente dello stesso giorno, l'assicurazione che le informazioni trasmesse sarebbero state comunicate unicamente alle persone e alle autorità menzionate nell'art. 28 par. 2 CDI CH-FR e utilizzate solo per gli scopi ivi elencati.
 
1.3. Il 9 febbraio 2018, l'AFC ha emanato otto decisioni finali nei confronti di alcune persone interessate - tra cui la banca, alla quale il Tribunale amministrativo federale aveva riconosciuto la qualità di parte con sentenza A-4974/2016 del 25 ottobre 2016 -, accordando all'autorità francese l'assistenza amministrativa richiesta.
 
Con sentenza del 30 luglio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto dalla banca contro le decisioni finali dell'AFC del 9 febbraio 2018 e le ha annullate. Il 26 luglio 2019, pronunciandosi su ricorso dell'AFC, il Tribunale federale ha annullato questa sentenza e confermato le decisioni finali dell'AFC (sentenza 2C_653/2018 del 26 luglio 2019, parzialmente pubblicata in DTF 146 II 150).
 
1.4. In seguito alla sentenza del Tribunale federale del 26 luglio 2019, l'AFC ha ripreso l'esame delle procedure relative alla domanda dell'11 maggio 2016, le quali erano state momentaneamente sospese. Con decisione finale del 15 marzo 2021, notificata a A.________ tramite il suo patrocinatore, l'AFC ha concesso all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa.
 
Con sentenza del 2 dicembre 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da A.________ avverso la decisione finale del 15 marzo 2021 dell'AFC.
 
1.5. Il 16 dicembre 2021, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 2 dicembre 2021 nel senso che la decisione finale del 15 marzo 2021 dell'AFC sia annullata e che sia fatto divieto a tale autorità di concedere l'assistenza amministrativa richiesta. In via subordinata, il ricorrente postula il rinvio degli atti all'AFC per nuovo giudizio.
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
2.
 
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69; sentenza 2C_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.1).
 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4; sentenza 2C_289/2015 del 5 aprile 2016 consid. 1.2.1, non pubblicato in DTF 142 II 218; sentenza 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1; 2C_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 6.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3; sentenza 2C_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 2.2; 2C_121/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2; 2C_672/2018 del 27 agosto 2018 consid. 3.2).
 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 139 II 340 consid. 4). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5 e 2C_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 7.1), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5 e 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 4.1).
 
3.
 
Il ricorrente sostiene che la presente causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale sotto tre diversi punti di vista.
 
3.1. In primo luogo, l'insorgente ritiene che sia di importanza fondamentale determinare se l'autorità francese poteva lecitamente basare la propria richiesta di assistenza amministrativa sul "criterio della nazionalità / cittadinanza francese dei presunti contribuenti toccati dalla rogatoria" (ricorso, pag. 3). Secondo l'interessato, l'autorità richiedente avrebbe posto più volte l'accento su tale criterio nella propria domanda, menzionando il fatto che essa riguardava dei "contribuables français" (ricorso, pag. 3).
 
L'interessato ha palesemente frainteso il senso dell'espressione "contribuables français", che non si riferisce affatto alla nazionalità delle persone oggetto della domanda, ma al loro assoggettamento fiscale in Francia. La questione sollevata dal ricorrente non si pone dunque in concreto.
 
3.2. In secondo luogo, l'insorgente rileva che comunque egli non sarebbe più domiciliato in Francia dal 2010. A mente del ricorrente, in siffatte circostanze, sarebbe di importanza fondamentale chiarire "se e in quale misura l'AFC possa accogliere una domanda rogatoriale volta alla trasmissione di dati bancari quando la persona interessata non soggiace più all'obbligo contributivo nello Stato richiedente" (ricorso, pag. 4).
 
L'obiezione relativa al fatto che un contribuente non avrebbe la propria residenza fiscale nello stato richiedente è già stata esaminata dal Tribunale federale (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.6 e 3.7; 142 II 161 consid. 2.2; con riferimento alla Francia DTF 145 II 112 consid. 3). La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sul quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a LTF.
 
3.3. In terzo luogo, l'insorgente ritiene che sia di importanza fondamentale stabilire "in che misura l'AFC debba procedere a delle verifiche approfondite allorquando appare verosimile (anzi, accertato) che la rogatoria estera si fonda su informazioni ottenute mediante reati e in violazione del principio della buona fede" (ricorso, pag. 4).
 
Secondo i fatti constatati nel giudizio impugnato (pag. 28), la domanda di assistenza amministrativa in discussione non era fondata direttamente su dati ottenuti illegalmente o in violazione della buona fede, bensì sui dati rinvenuti durante le perquisizioni effettuate presso le succursali tedesche della banca e successivamente comunicati alla Francia sulla base della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa in ambito fiscale (supra consid. 1.1). Il Tribunale federale ha peraltro già giudicato che l'autorità richiedente aveva ottenuto queste informazioni mediante una procedura legale (sentenze 2C_435/2021 del 2 giugno 2021 consid. 3.2 e 2C_320/2021 del 30 aprile 2021 consid. 4.2). Come la prima, anche la terza questione sollevata dal ricorrente non si pone dunque in concreto.
 
4.
 
L'insorgente ritiene che il suo caso sia particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, invocando una violazione del diritto di essere sentito. A mente del ricorrente, egli non avrebbe avuto accesso, in violazione del suo diritto di essere sentito, "all'intero incartamento della procedura rogatoriale" (ricorso, pag. 5). In tale ottica, l'interessato si riferisce anche "alla lesione del principio della sussidiarietà e della specialità" (ricorso, pag. 5) da parte dell'autorità francese e formula alcune critiche (motivazione carente, ecc.) nei confronti della decisione dell'AFC (ricorso, pag. 13 segg.).
 
4.1. La questione sollevata dall'insorgente (diritto di essere sentito) non riguarda l'applicazione di norme specifiche in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Pertanto, è a ragion veduta che l'interessato non invoca in proposito l'art. 84a LTF (questione giuridica di importanza fondamentale), ma piuttosto l'art. 84 cpv. 2 LTF (caso particolarmente importante) (cfr. sentenze 2C_964/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 4.2
 
4.2. Nella fattispecie, il Tribunale amministrativo federale ha considerato che il diritto di essere sentito del ricorrente non era stato violato, in quanto gli elementi contenuti nei documenti ai quali egli non avrebbe (a suo dire) avuto accesso erano indicati in modo esplicito nella decisione finale dell'AFC del 15 marzo 2021, di modo che non era determinante sapere se tali elementi figuravano anche in altri documenti che non erano stati esaminati dall'insorgente (cfr. sentenza impugnata, pag. 38). A tal proposito, il ricorrente si limita a criticare l'apprezzamento dei giudici precedenti ma non riesce a dimostrare, dettagliando a sufficienza la propria posizione, per quale ragione esso andrebbe ritenuto
 
5.
 
Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
 
6.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 24 dicembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Ermotti
 
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