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Informationen zum Dokument  BGer 9C_620/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_620/2021 vom 23.12.2021
 
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9C_620/2021
 
 
Sentenza del 23 dicembre 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Helsana Assicurazioni SA,
 
Diritto & Compliance,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie
 
(presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino
 
del 20 ottobre 2021 (36.2021.39).
 
 
Visto:
 
la decisione su opposizione del 31 maggio 2021 con cui Helsana Assicurazioni SA (di seguito Helsana) ha stralciato A.________ dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 25 maggio 2015 in considerazione del trasferimento del domicilio all'estero,
1
la sentenza del 20 ottobre 2021 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurato, annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato l'incarto a Helsana per ulteriori accertamenti,
2
il ricorso del 19 novembre 2021 (timbro postale) con cui Helsana chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di riconoscere che, dal 25 maggio 2015, non vi è copertura assicurativa obbligatoria nel senso della LAMal nei confronti dell'assicurato,
3
 
considerando:
 
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 LAMal, per poter decidere l'obbligo assicurativo della ricorrente in ambito di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è necessario conoscere il luogo di domicilio dell'assicurato,
4
che il Tribunale cantonale ha concluso che non poteva decidere sulla sola base degli atti dove fosse il domicilio dell'assicurato e di conseguenza ha rinviato la causa alla qui ricorrente per accertamenti in tal senso,
5
che nella misura in cui vi è rinvio per complemento istruttorio, l'atto impugnato costituisce una decisione incidentale in quanto non mette fine alla procedura (DTF 142 V 551 consid. 3.2),
6
che, salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF),
7
che di regola spetta alla parte ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e stabilire che almeno una delle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF è adempiuta, a meno che questo sia evidente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine),
8
che un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un pregiudizio di natura giuridica, ossia che non può più essere eliminato - perlomeno non completamente - con una futura decisione favorevole alla parte ricorrente (sul tema cfr. DTF 143 III 416 consid. 1.3),
9
che una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), a meno che non contenga istruzioni vincolanti sul modo in cui essa deve decidere determinati aspetti del rapporto controverso, limitando così in modo significativo il suo potere discrezionale (DTF 145 V 266, consid. 1.3 con riferimenti),
10
che nel caso di specie, contrariamente a quanto lascia supporre la ricorrente, essa non è limitata nel suo pieno diritto di valutazione, in quanto deve esperire nuovi accertamenti relativi al domicilio dell'assicurato che permetteranno in seguito di decidere sullo stralcio o no del qui opponente dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
11
che pertanto la ricorrente non subisce alcun danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,
12
che il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è senza indugio escluso, avuto riguardo all'impossibilità per il Tribunale federale di emanare ora una decisione favorevole finale nella controversia principale relativa all'obbligo assicurativo della ricorrente (DTF 143 III 290 consid. 1.4),
13
che le altre censure di merito - in particolare se considerare il rinvio per accertamenti quale risultato di un eccesso di potere d'apprezzamento della Corte Cantonale in quanto i fatti sarebbero chiari e incontrovertibili - non soddisfano le esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF),
14
che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso con la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
15
che ad ogni modo le parti conservano la possibilità di impugnare la decisione finale su quanto deciso nella sentenza cantonale del 20 ottobre 2021, nella misura in cui questo influisca sul contenuto della decisione finale stessa (art. 93 cpv. 3 LTF),
16
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
17
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 23 dicembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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