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Informationen zum Dokument  BGer 4D_70/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_70/2021 vom 16.12.2021
 
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4D_70/2021
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente
 
B.________ SA.
 
Oggetto
 
locazione; assistenza giudiziaria,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.51 e 13.2021.53).
 
 
Considerando:
 
che con decisione 21 aprile 2021 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, nell'ambito della causa incoata da A.________ (conduttrice) contro la B.________ SA (locatrice) in merito alle spese accessorie del 2018, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla conduttrice;
 
che con sentenza 5 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia il reclamo inoltrato da A.________ contro la predetta decisione sia la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza;
 
che la Corte cantonale ha rimproverato alla conduttrice di non confrontarsi con i motivi della decisione pretorile;
 
che con ricorso 2 dicembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che la via di impugnazione di una decisione con cui viene rifiutata l'assistenza giudiziaria segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4);
 
che questa concerne una causa in materia di diritto di locazione con un valore di lite inferiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
 
che pertanto la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che in concreto la ricorrente si limita in sostanza a lamentare il mancato esame delle sue contestazioni concernenti il conteggio delle spese accessorie, ma omette di spiegare perché le considerazioni della Corte cantonale sulle carenze dell'impugnazione della decisione pretorile violerebbero i suoi diritti costituzionali;
 
che ella tralascia pure di censurare la motivazione della sentenza impugnata attinente al rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo;
 
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che in queste circostanze la - sottintesa - domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla B.________ SA.
 
Losanna, 16 dicembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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