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Informationen zum Dokument  BGer 5A_572/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_572/2021 vom 29.11.2021
 
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5A_572/2021
 
 
Sentenza del 29 novembre 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Marazzi, von Werdt,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Andres Alessandro Martini,
 
opponente.
 
Oggetto
 
divorzio (audizione),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2021
 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.13).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nel quadro della procedura di divorzio promossa il 6 febbraio 2016 da A.________ nei confronti del marito B.________, con ordinanza sulle prove 25 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, constatata la rinuncia di B.________ all'audizione della psicologa C.________, ha annullato la relativa udienza.
 
2.
 
A.________ si è aggravata contro tale ordinanza, chiedendo di mantenere l'audizione della psicologa. Con sentenza 2 giugno 2021 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato tale reclamo inammissibile per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC (RS 272).
 
3.
 
Mediante ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 7 luglio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare l'ordinanza pretorile e di ritornare l'incarto al Giudice di prime cure affinché proceda all'audizione della psicologa, in via subordinata di annullare l'ordinanza pretorile e di rinviare l'incarto al Tribunale di appello per nuova decisione statuente l'audizione della psicologa.
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
 
4.
 
La decisione impugnata non pone fine al procedimento, ma costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
 
4.1. La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4; 137 III 380 consid. 1.1), che in concreto concerne una controversia di natura civile, nel complesso non pecuniaria, suscettiva di un ricorso in materia civile (v. art. 72 cpv. 1 LTF).
 
Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa inammissibile (v. art. 113 LTF).
 
4.2. Una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
 
4.2.1. L'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella fattispecie, dato che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe in ogni modo a una decisione finale.
 
4.2.2. Il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato, perlomeno non completamente, con una futura decisione favorevole alla parte ricorrente. Non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 141 III 395 consid. 2.5 con rinvii). L'esistenza di tale condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso. In particolare, se la questione decisa dal giudice di primo grado può essere sollevata in un ricorso contro la decisione finale non sussiste un pregiudizio irreparabile. Ciò è di regola il caso in materia di decisioni sull'assunzione delle prove nel processo principale poiché, con un ricorso contro la decisione finale, è normalmente possibile ottenere l'assunzione delle prove scartate a torto o l'esclusione dall'incarto delle prove ammesse a torto (DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii). In casi eccezionali, come quando ad esempio il mezzo di prova rifiutato rischia di andare perso o una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (sentenza 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii).
 
Nel caso concreto, l'adempimento della condizione prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non appare con evidenza dalla sentenza impugnata e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi alla ricorrente spiegare perché la decisione incidentale sarebbe atta a causare un danno irreparabile di natura giuridica (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). Nel rimedio all'esame ella afferma che, con decisione supercautelare 28 agosto 2020 e decisione cautelare 21 settembre 2020 emanate in pendenza di divorzio, il Pretore del Distretto di Lugano avrebbe affidato la figlia D.________ al padre, ciò che avrebbe "comportato un incommensurabile ed indelebile pregiudizio psicofisico alle interessate". A suo dire, l'ordinanza pretorile 25 gennaio 2021 di annullamento dell'audizione della psicologa l'avrebbe "privat[a] della possibilità di dimostrare come e in quale misura le esternazioni di D.________ [in sede cautelare; ndr] corrispondessero effettivamente alla reale volontà della minore o fossero frutto [...] di un disegno preconfezionato ad hoc dal padre, al fine di ottenere l'affido esclusivo della figlia". Ora, a parte il fatto che l'asserito danno fatto valere nel rimedio nemmeno sembra provenire dall'ordinanza pretorile 25 gennaio 2021 (ma semmai dalla procedura cautelare che ha portato alla modifica della custodia sulla figlia), la ricorrente non considera che potrebbe ottenere l'assunzione della prova eventualmente rifiutata a torto dal Pretore con un ricorso diretto contro la decisione finale. Ella non riesce pertanto a sostanziare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica.
 
Da quanto precede discende che anche il ricorso in materia civile, rivolto contro una decisione che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, è inammissibile.
 
5.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a prendere posizione sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 novembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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