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Informationen zum Dokument  BGer 1C_692/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_692/2021 vom 25.11.2021
 
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1C_692/2021
 
Decreto del 25 novembre 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Caterina Davitti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
Cancelleria federale, palazzo federale ovest, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
votazione popolare federale del 28 novembre 2021 sulla modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19),
 
ricorso contro la decisione emanata il 12 novembre 2021 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (5579).
 
 
Considerando:
 
che l'8 novembre 2021 Caterina Davitti ha inoltrato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino un ricorso relativo all'informazione sulla scheda di voto per la votazione federale del 28 novembre 2021 sulla modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19);
 
che con risoluzione del 12 novembre 2021, ritenuta dubbia la tempestività del ricorso, il Governo l'ha comunque dichiarato inammissibile, visto che la contestazione aveva una portata sovraccantonale;
 
che avverso la risoluzione governativa Caterina Davitti presenta al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1);
 
che con scritto del 23 novembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame;
 
che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LDP);
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 novembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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