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Informationen zum Dokument  BGer 5A_797/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_797/2021 vom 22.11.2021
 
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5A_797/2021
 
 
Sentenza del 22 novembre 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
 
Oggetto
 
mercede del curatore,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2021
 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.126).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
A.________ è il padre di B.________, nato nel 2007. Nel 2011 a favore del figlio è stata istituita una curatela educativa. Mediante decisione 15/16 giugno 2021 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha riconosciuto in favore di C.________, curatore del minore fino all'autunno del 2020, un'indennità di fr. 2'797.15 (composta della mercede pari a fr. 2'615.35 e di spese diverse pari a fr. 181.80), ponendola a carico di A.________.
 
A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 12 agosto 2021.
 
Mediante sentenza 24 agosto 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile tale reclamo. Esso ha ricordato che, in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (v. art. 17 cpv. 4 lett. a della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL/TI 165.100]; v. anche art. 450f CC), che spetta a colui che sa di essere parte in una procedura adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o perlomeno informare l'autorità della sua assenza e che una domanda di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente in tal senso (v. DTF 141 II 429 consid. 3.1). L'autorità cantonale ha poi osservato che, nel caso concreto, la decisione impugnata era stata notificata a A.________ mediante invio postale raccomandato spedito il 16 giugno 2021, che A.________ era stato avvisato della giacenza della raccomandata il 17 giugno 2021 (primo tentativo di consegna infruttuoso), che egli aveva attivato un ordine di trattenere la corrispondenza il 22 giugno 2021 e che aveva ritirato l'invio raccomandato il 15 luglio 2021. Secondo l'autorità cantonale, la notificazione andava considerata avvenuta il 24 giugno 2021 (v. art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm) e il termine di trenta giorni per inoltrare reclamo (v. art. 450b cpv. 1 CC) era quindi scaduto lunedì 26 luglio 2021, per cui il rimedio spedito soltanto in data 12 agosto 2021 risultava tardivo.
 
2.
 
Con ricorso 24 settembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di "accettare" il suo reclamo.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria (v. sentenza 5A_200/2021 del 27 aprile 2021 consid. 1.1 con rinvio) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
 
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente esse re censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò signi fica che, nei motivi del gra vame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
3.2. Per q uanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC (v. anche art. 314 cpv. 1 CC), la procedura di reclamo contro le decisioni emanate dalle autorità ticinesi di protezione dei minori e degli adulti è retta dal diritto cantonale; se il diritto cantonale non dispone altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC (v. art. 450f CC; v. anche Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, pag. 8).
 
3.3. Nel gravame all'esame il ricorrente si limita ad affermare di aver prorogato il termine di giacenza della raccomandata per essere stato "impossibilitato a fare quanto dovuto" a seguito della scoperta (all'estero) di una malattia.
 
Tale generica censura non soddisfa le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente non si confronta minimamente con l'argomentazione dell'autorità inferiore fondata sull'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm e non si prevale di un'applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Giova inoltre precisare che l'impedimento di cui si prevale il ricorrente avrebbe semmai dovuto essere fatto valere dinanzi all'autorità cantonale nel quadro di una domanda di restituzione del termine (v. art. 15 LPAmm).
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Nel caso concreto si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 novembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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