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Informationen zum Dokument  BGer 9C_549/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_549/2021 vom 11.11.2021
 
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9C_549/2021
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinata dall'avv. Marco Corrente,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 settembre 2021 (32.2021.70).
 
 
Visto:
 
le decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) del 2 giugno 2010 e del 14 ottobre 2010 che hanno posto A.________, nata nel 1974, al beneficio di una rendita AI intera dal 1° aprile 2010,
1
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa l'11 settembre 2017 (causa 32.2017.37+38), che ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata collaborazione di presenziare a un nuovo accertamento peritale psichiatrico,
2
la domanda del 17 febbraio 2020 di A.________ tesa alla riattivazione del versamento della rendita di invalidità,
3
la decisione incidentale dell'UAI del 20 aprile 2021 che ha stabilito la necessità di una perizia psichiatrica, il nome della perita e la sede dell'accertamento,
4
la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni emessa il 13 settembre 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione incidentale del 20 aprile 2021,
5
il ricorso al Tribunale federale inoltrato da A.________ con cui postula in sostanza, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione incidentale e il ripristino della rendita di invalidità, senza ulteriore visita medica,
6
 
considerando:
 
che il ricorso al Tribunale federale, salvo eccezioni, è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF),
7
che alla base di questo principio il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certa per il ricorrente l'esistenza di un danno giuridico definitivo (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2; 133 V 645 consid. 2.1),
8
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
9
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se è di natura giuridica, ossia se non può essere eliminato nemmeno successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 143 III 416 consid. 1.3; 139 V 604 consid. 3.2),
10
che di principio le decisioni incidentali adottate dall'Ufficio AI, le quali riguardano l'esperimento di una perizia non sono impugnabili al Tribunale federale, eccezion fatta se sono sollevati motivi di ricusazione contro il perito (art. 92 cpv. 1 LTF; DTF 138 V 271 consid. 3.2),
11
che la ricorrente non pretende la realizzazione di un motivo di ricusazione,
12
che in ogni caso, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, lo svolgimento di una perizia psichiatrica non sminuisce in alcun modo la sua persona, ma è un elemento indispensabile per accertare poi un'eventuale incapacità lavorativa,
13
che pertanto l'eventualità dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è realizzata,
14
che l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è d'acchito esclusa, posta l'impossibilità per il Tribunale federale di emanare ora una decisione favorevole finale nella controversia principale relativa alla rendita di invalidità (DTF 143 III 290 consid. 1.4),
15
che alla ricorrente rimane riservata soltanto la possibilità di contestare la decisione incidentale congiuntamente con la decisione finale in quanto influisca sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF),
16
che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso con la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
17
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
18
che la domanda di assistenza, per quanto ancora abbia un interesse, non può trovare accoglimento, dato il chiaro insuccesso del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
19
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 11 novembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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