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Informationen zum Dokument  BGer 9C_530/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_530/2021 vom 11.11.2021
 
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9C_530/2021
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Fondazione istituto collettore LPP, patrocinata dall'avv. Alessandro Pescia,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________, patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 agosto 2021 (34.2020.25).
 
 
Visto:
 
la sentenza emessa il 30 agosto 2021 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha parzialmente accolto la petizione presentata da B.________ e condannato la Fondazione istituto collettore LPP a versare una rendita intera per un grado d'invalidità del 100% dal 1° marzo 2017 con interessi moratori dell'1% dalla scadenza di ciascuna rendita di mensile a contare dal 31 luglio 2020,
1
il ricorso al Tribunale federale della Fondazione istituto collettore LPP con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione integrale della petizione,
2
 
considerando:
 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
3
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
4
che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), aspetto su cui il ricorrente non si pronuncia come dovrebbe (DTF 143 I 344 consid. 3), in modo particolare spiegando per quale ragione sia stato impossibilitato a produrre in precedenza la notifica dei salari al 1° gennaio 2016, allestita il 19 gennaio 2016,
5
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni sulla scorta delle risultanze dell'assicurazione invalidità ha stabilito l'entità della rendita a carico della ricorrente in funzione del tasso effettivo di occupazione, concludendo a un grado di invalidità del 100% anche in ambito LPP da dicembre 2016 (50 [parte assicurata] : 50 [pensum] x 100; sentenza cantonale, consid. 2.10),
6
che la ricorrente esaurisce le sue tesi nel pretendere un asserito mancato assoggettamento alla LPP dell'opponente nel 2016, poiché era al beneficio di indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, senza confrontarsi compiutamente con i considerandi della sentenza cantonale e senza in particolare contestare che l'opponente è stato a lei affiliato ininterrottamente dal 15 gennaio 2001 al 30 giugno 2017,
7
che tali critiche non sono sufficienti per dimostrare un accertamento manifestamente inesatto dei fatti o per quali motivi la sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto federale,
8
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
9
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
10
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 11 novembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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