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Informationen zum Dokument  BGer 4A_495/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_495/2021 vom 01.11.2021
 
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4A_495/2021
 
 
Sentenza del 1° novembre 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Pretore del Distretto di Lugano,
 
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini.
 
Oggetto
 
diniego di giustizia; locazione,
 
ricorso contro la decisione emanata il 19 agosto 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano (CA.2021.50).
 
 
Considerando:
 
che, statuendo nell'ambito della causa incoata da A.________ nei confronti di B.________ e C.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 19 agosto 2021, dichiarato l'istanza irricevibile, poiché il termine per tradurla in italiano e produrla in 3 copie con i documenti allegati è scaduto infruttuosamente;
 
che il 13 settembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta decisione, lamentando una denegata e ritardata giustizia, segnatamente per la durata della procedura;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
 
che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti;
 
che il Pretore, giudice di prima istanza, non rientra fra le predette autorità;
 
che in queste circostanze il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che con l'evasione del gravame la richiesta di effetto sospensivo è divenuta caduca;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Pretore del Distretto di Lugano, a B.________ e a C.________.
 
Losanna, 1° novembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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