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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1140/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1140/2021 vom 26.10.2021
 
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6B_1140/2021
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
patrocinato dall'avv. Edy Salmina,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.173).
 
 
Considerando:
 
che, con esposto del 18 settembre 2018, A.________ ha denunciato B.________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa, falsità in documenti e sviamento della giustizia;
 
che la denuncia penale è in relazione con una procedura esecutiva promossa da B.________ nei confronti di A.________ per il pagamento di un importo di fr. 112'526.-- a titolo di rimborso di un mutuo;
 
che, con decisione del 20 maggio 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
 
che, il 2 giugno 2021, il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 25 agosto 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 29 settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP, affinché annulli il decreto di non luogo a procedere e trasmetta l'incarto al Ministero pubblico perché accerti i fatti e promuova l'accusa nei confronti dell'imputato;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
 
che, in concreto, il ricorrente non si esprime in modo specifico sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
ch'egli non sostanzia in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere contro il denunciato in relazione con i prospettati reati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta quindi il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
 
che, accennando genericamente a una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente ribadisce in sostanza l'esistenza di indizi di reato a carico del denunciato, ma non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 ottobre 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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