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Informationen zum Dokument  BGer 5A_829/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_829/2021 vom 13.10.2021
 
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5A_829/2021
 
 
Sentenza del 13 ottobre 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano.
 
Oggetto
 
procedura a protezione del figlio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 settembre 2021 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (9.2021.134).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nel quadro della procedura a protezione del minore C.________, con decisione 3/5 marzo 2021 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha ordinato ai suoi genitori A.________ e B.________ di collaborare con il Servizio medico-psicologico di X.________ in vista di una valutazione delle loro capacità genitoriali. Tale decisione è cresciuta in giudicato.
 
Con decisione 27/29 luglio 2021 l'autorità di protezione, constatata la mancata collaborazione dei genitori, ha ribadito loro il predetto ordine, con la comminatoria delle conseguenze penali prevista dall'art. 292 CP in caso di disobbedienza.
 
Mediante sentenza 6 settembre 2021 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo interposto il 1°/2 settembre 2021 da A.________ e B.________ avverso la decisione 27/29 luglio 2021 dell'autorità di protezione. Dopo aver ritenuto " più che provata " la volontà di A.________ e B.________ di ignorare l'ordine che è stato loro impartito con decisione 3/5 marzo 2021 a tutela del figlio C.________, la Corte cantonale ha osservato che dal reclamo (prolisso, ripetitivo e generico) non si ricavava alcun valido motivo per il quale l'ordine e la relativa comminatoria penale avrebbero dovuto essere annullati.
 
2.
 
Con ricorso 7 ottobre 2021 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza di ultima istanza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio, in subordine di annullare la comminatoria dell'art. 292 CP. I ricorrenti hanno anche chiesto di conferire effetto sospensivo al loro rimedio.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel gravame all'esame, i ricorrenti espongono la loro versione dei fatti e rimproverano alla Corte cantonale di non aver preso in considerazione il fatto che l'autorità di protezione non li avrebbe sentiti "prima di una decisione così importante come il mandato peritale" e nemmeno il fatto che, a ogni convocazione del Servizio medico-psicologico, essi si sarebbero "presentati personalmente e [...] giustificato i motivi per cui a quel momento riteneva[n]o essere inopportuno vedi impossibile procedere con la perizia".
 
Tale generica argomentazione non soddisfa però le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: omettendo di confrontarsi con la sentenza di ultima istanza cantonale, i ricorrenti non spiegano perché il loro reclamo 1°/2 settembre 2021 avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ricevibile. L'argomentazione ricorsuale non potrebbe peraltro essere perfezionata attraverso un eventuale allegato complementare che i ricorrenti si riservano di inoltrare al Tribunale federale, poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.4).
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 ottobre 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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