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Informationen zum Dokument  BGer 8C_500/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_500/2021 vom 11.10.2021
 
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8C_500/2021
 
Decreto dell'11 ottobre 2021
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD Zurigo/Lugano, patrocinato dall'avv. Mario Branda,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Diritto della funzione pubblica (ritiro del ricorso),
 
ricorso contro la risoluzione emanata il
 
16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (n. 6503).
 
 
Visto:
 
la risoluzione governativa n. 6503 emanata il 16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino con cui l'Esecutivo ticinese ha disciplinato per i dipendenti cantonali il diritto di sciopero, imponendo la garanzia del funzionamento minimo anche alle scuole di ogni ordine e grado,
1
l'indicazione contenuta in detta risoluzione che riservava la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
2
il ricorso del Sindacato SSP/VPOD del 3 dicembre 2012 (timbro postale), indirizzato al Tribunale cantonale amministrativo, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'imposizione del servizio minimo per le scuole di ogni ordine e servizio e dell'obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l'adesione allo sciopero,
3
la sentenza emessa il 12 luglio 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo che ha considerato la risoluzione governativa alla stregua di un atto normativo, negandone un carattere decisionale impugnabile, e che ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendo d'ufficio il ricorso al Tribunale federale,
4
la non impugnazione della sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale,
5
il decreto del 24 settembre 2021 con cui per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale è stato richiesto un anticipo delle spese,
6
lo scritto dell'8 ottobre 2021 (timbro postale) con il quale il Sindacato SSP/VPOD ha ritirato il ricorso,
7
 
considerando:
 
che non di rado la differenza tra decisioni e atti normativi nel campo del personale pubblico non è evidente (DTF 136 I 323 consid. 4; sentenza 8C_13/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 1.4),
8
che l'impugnazione diretta di ordinanze amministrative, direttive e circolari nell'ambito della procedura di controllo astratto della norma (art. 82 lett. b LTF) è ammessa soltanto in maniera molto restrittiva (DTF 145 I 121 consid. 1.1.2; 136 II 415 consid. 1.1),
9
che anche l'interesse a ricorrere dopo quasi 10 anni dell'emanazione del provvedimento impugnato poteva apparire alquanto dubbio, alla luce soprattutto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di sciopero del personale pubblico (DTF 144 I 306),
10
che in seguito alla desistenza del ricorrente tali questioni possono rimanere aperte,
11
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC),
12
che, viste le particolarità della fattispecie, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
13
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
14
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
15
2.
16
Non si prelevano spese giudiziarie.
17
3.
18
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
19
Lucerna, 11 ottobre 2021
20
In nome della I Corte di diritto sociale
21
del Tribunale federale svizzero
22
Il Presidente: Maillard
23
Il Cancelliere: Bernasconi
24
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