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Informationen zum Dokument  BGer 8C_492/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_492/2021 vom 05.10.2021
 
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8C_492/2021
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2021
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 maggio 2021 (35.2020.101).
 
 
Visto:
 
la decisione del 9 luglio 2020, confermata su opposizione il 28 ottobre 2020, che ha negato una rendita di invalidità ad A.________ tenuto conto soltanto dei disturbi alla spalla sinistra e la caviglia destra,
1
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 31 maggio 2021, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
2
il ricorso al Tribunale federale di A.________,
3
il decreto del 19 luglio 2021 con cui è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese,
4
il decreto del 10 settembre 2021 con cui è stato fissato un secondo termine improrogabile per il versamento di un anticipo spese,
5
il silenzio del ricorrente,
6
 
considerando:
 
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
7
che all'ultima richiesta di anticipo spese non è stato dato alcun seguito,
8
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
9
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
10
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
11
che si avverte sin d'ora il ricorrente come in futuro l'avvio di procedure inutili potrebbe comportare il prelievo per lo meno di spese giudiziarie ridotte (cfr. sentenza 8C_382/2019 del 6 giugno 2019),
12
 
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 5 ottobre 2021
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice unica: Il Cancelliere:
 
Viscione Bernasconi
 
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