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Informationen zum Dokument  BGer 4A_423/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_423/2021 vom 16.09.2021
 
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4A_423/2021
 
 
Sentenza del 16 settembre 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Michel Castelli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
ricorso contro il decreto emanato il 3 agosto 2021
 
dal Tribunale cantonale dei Grigioni (ZK2 21 34).
 
 
Considerando:
 
che con decreto 3 agosto 2021 la II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha stralciato dai ruoli il reclamo presentato da A.________ per sé stesso e per C.________ contro la decisione con cui il Tribunale regionale Maloja ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla B.________ SA;
 
che l'autorità cantonale ha rilevato l'assenza di firma del reclamo, vizio perdurato anche dopo l'invio di un invito a sanarlo, la relativa raccomandata non essendo stata ritirata dal destinatario nel termine di giacenza;
 
che con scritto non datato, ma giunto al Tribunale cantonale dei Grigioni il 2 settembre 2021, A.________ afferma di essersi dovuto recare d'urgenza in Italia, di non avere ricevuto la raccomandata e chiede " un riesame della situazione ed un'ulteriore proroga dello sfratto ";
 
che dopo aver trattato il predetto scritto come una domanda di restituzione del termine, respinta con decreto del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale dei Grigioni lo ha trasmesso al Tribunale federale in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF nell'ipotesi in cui dovesse essere considerato un ricorso contro il decreto 3 agosto 2021;
 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF i rimedi giuridici al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che in concreto lo scritto di settembre di A.________ palesemente non soddisfa i predetti requisiti;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che viste le particolarità del caso si rinuncia a un prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Losanna, 16 settembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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